di Sara Candosin
« What is illegal offline will effectively be illegal online in the EU. » .
URSULA VON DER LEYEN
Il 23 aprile 2022, con queste parole, Ursula Von Der Leyen annuncia sul proprio account ufficiale X l’accordo politico sul nuovo Regolamento europeo: Digital Services act.
Dopo essere stato proposto nel 2020, il DSA è stato pubblicato nella gazzetta ufficiale il 27 ottobre ed è entrato ufficialmente in vigore circa un mese dopo, il 16 novembre 2022. Il Regolamento dovrà essere applicato entro 15 mesi, ovvero a partire dal 17 febbraio 2024. A quest’ultima disposizione vi è una modifica per le piattaforme di grandi dimensioni che sono tenute a rispettare ed applicare le disposizione del Regolamento a partire da novembre 2023; infatti, entro il 17 febbraio 2023 sono tenute a pubblicare il numero di utenti attivi nella propria piattaforma e se quest’ultimi superano i 45 milioni di utenti, dovranno adeguarsi al DSA entro 4 mesi.
Che cos’è il Digital Services act?
Basato sui principi della Direttiva sul commercio elettronico, il Digital Services act (DSA) è il nuovo Regolamento europeo sui servizi digitali ed ha lo scopo di garantire la sicurezza online e la tutela dei diritti fondamentali dei cittadini europei, favorendo l’innovazione ed armonizzando le disposizioni nazionali in materia. Nello specifico, si rivolge alle piattaforme online catalogate come servizi intermediari (i cui destinatari sono ubicati nell’Unione, indipendentemente da dove è situata la sede del prestatore) e mira ad imporre vincoli di condotta a tali prestatori di servizi intermediari online, tra cui:
• responsabilità generali delle piattaforme
• obblighi specifici per determinate categorie di prestatori,
• norme sull’attuazione ed esecuzione del Regolamento.
Tale normativa è parte di un progetto della Commissione Europea che mira a proteggere i diritti degli utenti online senza però fermare l’innovazione e le potenzialità tecnologiche ed economiche che il web offre. È proprio da questo trade-off composto da volontà di implementare l’innovazione delle imprese ed impegno nel mantenere la sicurezza degli individui online, che nasce il Digital Services package. Quest’ultimo è stato presentato per aggiornare le precedenti normative che erano rimaste invariate dal 2000 ed è composto da: Digital Services act e Digital Markets act.
È bene, infine, sottolineare che il già in vigore GDPR rimane attuale ed applicato. Il DSA ed il DMA rappresentano, infatti, due Regolamenti complementari alla normativa principe in materia di tutela della privacy.
I contenuti del Regolamento
Di seguito saranno riportate le principali disposizioni in carico a tutti i servizi di intermediazione online:
• Innanzitutto la normativa prevede responsabilità in materia di trasparenza.
o I prestatori di servizi intermediari hanno l’obbligo di individuare un punto di contatto unico, elettronico, pubblico, facilmente individuabile, disponibile e sempre aggiornato al fine di poter comunicare sia con le Autorità degli Stati membri, sia con gli utenti finali del servizio.
o Inoltre, nel caso in cui la sede del prestatore delle piattaforme sia ubicata al di fuori dell’UE (e il servizio si rivolge a cittadini europei), vi è l’obbligo di designare un rappresentante legale, le cui informazioni devono essere fornite al coordinatore per i servizi digitali.
o Gli obblighi in materia di trasparenza si rivolgono anche ai cosiddetti “Termini e condizioni”, che devono essere chiari, comprensibili ed aggiornati. Se si tratta di una piattaforma che è destinata a minori, vi deve essere una maggiore cautela nel redigere tali termini e condizioni perché siano comprensibili ai propri destinatari.
o Infine, qualsiasi prestatore di servizi intermediari deve rendere disponibili, almeno una volta all’anno, delle relazioni chiare ed esaustive sulle attività di moderazione dei contenuti svolte.
• Vi sono inoltre precisi adempimenti per i servizi di memorizzazione di informazioni, in particolare per quanto riguarda i meccanismi di segnalazione di violazioni o contenuti illegali all’interno della piattaforma.
o Ogni utente deve poter segnalare in maniera facile e chiara eventuali violazioni o contenuti illegali presenti all’interno della piattaforma. Successivamente, il prestatore è tenuto a notificare all’utente la decisione presa in merito a tale segnalazione e le misure di ricorso possibili a tali provvedimenti.
o Per garantire un efficace contrasto verso i contenuti illeciti online, è necessario che i prestatori di servizi intermediari online forniscano ai destinatari le motivazioni alla base delle restrizioni adottate nel caso in cui il contenuto dell’utente sia ritenuto inadatto o illegale per la piattaforma e, se questo può rappresentare una minaccia di reato, il prestatore di servizi ha l’obbligo di informare le autorità giudiziarie dello Stato o degli Stati membri interessati.
o I prestatori di servizi (esclusi quelli qualificati come piccole o micro imprese) hanno, inoltre, il dovere di mettere a disposizione dei destinatari, per 6 mesi dopo la segnalazione, l’accesso ad un sistema di gestione dei reclami in cui è possibile presentare un ricorso alla decisione presa dalla piattaforma in merito al contenuto segnalato. Tali sistemi di reclami devono agire in modo efficiente, equo, tempestivo e non discriminatorio, al fine di risolvere in modo agevole le controversie. Nel caso in cui i reclami non vengano risolti attraverso questo sistema, è possibile ricorrere ad una risoluzione extragiudiziale.
o Infine, ogni piattaforma deve avvalersi di segnalatori attendibili, cioè una qualifica ottenuta dal coordinatore dei servizi digitali che soddisfa precisi criteri. Questi segnalatori pubblicano una volta all’anno delle relazioni sulle segnalazioni presentate.
• Pubblicità e disposizioni specifiche per la pubblicità mirata.
o Vi è il preciso ordinamento nel dover progettare interfacce online che siano chiare e trasparenti per gli utenti, così che quest’ultimi non possano essere manipolati o ingannati da contenuti falsati. Tale aspetto è di particolare importanza per quanto riguarda la pubblicità online che deve essere identificabile in maniera chiara, coincisa, inequivocabile ed in tempo reale da ciascun destinatario.
• Disposizioni aggiuntive applicabili ai fornitori di piattaforme online che consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza con gli operatori commerciali (escluse PMI e micro imprese).
o Innanzitutto è fondamentale che gli operatori siano tracciabili e che le piattaforme dispongano di tutte le informazioni necessarie su di essi, nozioni che possono poi essere condivise in maniera chiara e trasparente con i destinatari del servizio. Inoltre le interfacce delle piattaforme devono essere progettate affinché possano essere rispettati, da parte degli operatori commerciali, i vari obblighi relativi a conformità dei prodotti, informazioni precontrattuali e sicurezza.
o Infine, nel caso in cui la piattaforma venga a conoscenza che un operatore commerciale fornisce prodotti illegali, è tenuta ad informare gli utenti che hanno già acquistato il prodotto dell’accaduto.
In aggiunta vi sono obblighi supplementari per le piattaforme online catalogate come di grandi dimensioni, ovvero quelle che:
« hanno un numero medio mensile di destinatari attivi del servizio nell’Unione pari o superiore a 45 milioni […] qualora la popolazione dell’Unione aumenti o diminuisca almeno del 5 % rispetto alla popolazione del 2020 o rispetto alla popolazione successiva all’adeguamento, per mezzo di un atto delegato, nell’anno in cui è stato adottato l’ultimo atto delegato. In tal caso la Commissione adegua tale numero in modo che corrisponda al 10 % della popolazione dell’Unione nell’anno in cui adotta l’atto delegato, arrotondato per eccesso o per difetto affinché detto numero possa essere espresso in milioni. » .
Il 25 aprile 2023, Margrethe Vestager ha pubblicato sul suo account X l’elenco ufficiale delle 17 piattaforme online di dimensioni molto grandi, ovvero: Alibaba AliExpress, Amazon Store, Apple AppStore, Booking.com, Facebook, Google Play, Google Maps, Google Shopping, Instagram, LinkedIn, Pinterest, Snapchat, TikTok, Twitter, Wikipedia, YouTube, Zalando. In aggiunta, nella stessa data, la Commissione europea ha definito Bing e Google Search come motori di ricerca online di dimensioni molto grandi, nell’apposito comunicato stampa ufficiale.
Per la loro grande influenza sui cittadini europei, tali piattaforme, hanno i seguenti obblighi sanciti dal Regolamento:
• Valutazione e attenuazione dei rischi. Le piattaforme e/o i motori di ricerca di dimensioni molto grandi hanno l’obbligo di effettuare un’analisi di quelli che sono i potenziali rischi sistematici nell’Unione derivanti dall’utilizzo e/o dal funzionamento dei propri servizi. Tale valutazione è da effettuare prima che la norma entri in vigore e, successivamente, va ripetuta una volta all’anno oppure ogni qual volta viene introdotta una nuova funzionalità all’interno della piattaforma. Sulla base di tale valutazione, i fornitori di servizi intermediari online hanno l’obbligo di mettere in atto misure volte ad attenuare i rischi rilevati.
• Risposta alle crisi. Nel caso in cui si verifichino situazioni eccezionali che comportano una grave minaccia per la sicurezza o la salute pubblica nell’Unione o parte di essa, la Commissione può imporre varie azioni specifiche ai fornitori di servizi di grandi dimensioni, per eludere o arginare il problema
• Revisioni indipendenti. Le piattaforme e motori di ricerca di grandi dimensioni hanno il dovere di sottoporsi a proprie spese a revisioni indipendenti almeno una volta all’anno per valutare la conformità alle disposizioni di tale Regolamento.
• Trasparenza ed accesso ai dati. Importante caposaldo della normativa è il concetto di trasparenza, fondamentale soprattutto quando si tratta di grandi piattaforme che sono tenute, infatti, a prevedere una sezione della loro interfaccia online relativa a tutte le informazioni sulla pubblicità veicolata nel proprio servizio.
• Funzione di controllo della conformità. I fornitori di servizi molto grandi devono istituire, inoltre, una funzione di controllo della conformità che sia indipendente dalle funzioni operative e composta dai responsabili e dal capo della funzione di conformità. Quest’attività mira a verificare l’adattamento alle disposizioni previste da tale Regolamento.
• Contributo per le attività di vigilanza. Infine, le piattaforme e i motori di ricerca di grandi dimensioni devono fornire un contributo annuale economico per le attività di vigilanza. Tale importo è commisurato sulla base dei report annuali di vigilanza, delle attività effettuate, dei costi di manutenzione della banca dati, dei costi sostenuti nell’anno precedente e del numero medio mensile di utenti attivi in Unione europea in ciascuna piattaforma di grandi dimensioni.
Figura 1 – Digital Services act – Le novità
Fonte: BACCINI F., Diciannove grandi piattaforme online devono presentare una valutazione dei rischi alla Commissione Europea, in “EuNews”, 24 agosto 2023. L’immagine è reperibile al seguente indirizzo (accesso di novembre 2023): https://www.eunews.it/2023/08/24/digital-services-act-valutazione-rischi/
Violazioni e sistema sanzionatorio
I soggetti atti a verificare la corretta applicazione del Regolamento sono la Commissione europea, il Comitato europeo per i servizi digitali e le Autorità competenti nazionali.
Nel caso in cui si verifichino delle violazioni delle disposizioni, sono previste sanzioni che devono essere proporzionate, effettive e dissuasive.
L’importo massimo delle sanzioni, in caso di non osservanza di una delle disposizioni del Regolamento da parte dei prestatori di servizi intermediari online, è pari al 6% del fatturato annuo mondiale del fornitore. In caso, invece, di informazioni incomplete, l’importo massimo non può superare l’1% del reddito annuo o del fatturato annuo mondiale del fornitore. Per di più, l’importo massimo giornaliero delle penalità di mora non può superare il 5% del fatturato giornaliero medio mondiale o del reddito del fornitore.
Anche i destinatari possono chiedere un ricorso verso le piattaforme per la loro inadempienza agli obblighi del Regolamento. In questo caso, se viene accettato il ricorso, l’utente ha il diritto ad un risarcimento da parte del prestatore del servizio.
Impatti, limiti e possibili sviluppi futuri del DSA
Definire delle concrete implicazioni del Regolamento sul contesto europeo è ad oggi prematuro, vista l’effettiva applicabilità del Regolamento prevista per febbraio 2024. Nei report previsionali, la Commissione europea, prevede che il DSA avrà delle implicazioni per quanto riguarda gli utenti e le imprese digitali, in particolare da un lato (rispettivamente) per quanto riguarda la sicurezza online, una maggiore trasparenza, la protezione dei diritti degli utenti e dall’altro lato una maggiore responsabilità delle piattaforme, maggiori obblighi di moderazione, notifica e contestazioni. Ciò comporta chiaramente delle implicazioni anche per la società nel suo insieme, quali: un ambiente online più sicuro e lotta alla disinformazione; ma non solo, è attesa anche una crescita economica dovuta ad un maggiore sviluppo delle imprese (in particolare delle PMI).
Il DSA rappresenta sicuramente un aspetto rivoluzionario che mira a tutelare la sicurezza dei cittadini europei ed impedire il monopolio delle Big Tech nel mercato digitale europeo. Infatti, vengono introdotti importanti obblighi per i servizi intermediari, soprattutto in termini di trasparenza, limitazioni a pubblicità mirate e tutela dei minori. Il focus, però, sembra essere principalmente quello legato ad aspetti economici e volto a limitare l’enorme potere che le aziende big del settore digitale, per lo più statunitensi, hanno sul mercato europeo.
Il Regolamento, inoltre, non è esente da alcune criticità.
Innanzitutto non è possibile ad oggi conoscere se tale normativa avrà oppure no effettive problematiche di applicabilità, in quanto vengono predisposti una serie di obblighi ma non vi sono misure concrete sul come evitare le violazioni o implementare la trasparenza. Potrebbero, quindi, essere necessarie maggiori disposizioni concrete sul come le piattaforme possono adempiere ad ogni dovere.
Per di più, un’ulteriore criticità è quella relativa al fatto che il DSA (ma anche il DMA) rischia di essere già obsoleto. Infatti, nonostante la Commissione possa modificare il Regolamento attraverso atti delegati, le disposizioni inserite e le loro possibili modifiche sono relative a casi, rischi e violazioni già avvenute e, di conseguenza, si verifica che la norma rincorre l’evoluzione tecnologica e le problematiche che ne derivano ma non riesce attualmente a starne al passo o ad anticipare tali rischi.
In conclusione, risulta che il diritto in materia è ad oggi ancora troppo legato all’aspetto normativo e sanzionatorio, snaturando il vero carattere della privacy che è quello di tutelare i propri dati e i propri segreti aziendali. Di conseguenza, è fondamentale che vi sia una reale rivoluzione culturale, prima che normativa.
Sara Candosin è una giovane neolaureata magistrale in Management e Comunicazione d’impresa con una grande passione per il mondo digitale ed imprenditoriale.
La sua passione per la tecnologia nasce già dalla fanciullezza e crescendo matura la curiosità per il mondo del web, dei social network e del marketing, oltre all’interesse verso il mondo aziendale ed economico.
Tali propensioni la portano a conseguire nel 2021 la laurea triennale in Scienze della Comunicazione presso l’Università degli studi di Teramo, con una tesi di laurea relativa all’Inbound marketing e all’importanza per i professionisti di creare una presenza in rete.
Successivamente, ad ottobre 2023, ha conseguito a pieni voti la laurea magistrale in Management e Comunicazione d’impresa presso l’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia con una tesi di laurea sperimentale relativa all’evoluzione normativa europea in materia di Privacy e Big Data, con un particolare accento sui nuovi regolamenti europei: Digital Services act e Digital Markets act.
Sara è una ragazza precisa, dinamica, curiosa ed intraprendente, che ama mantenersi sempre in costante aggiornamento e queste caratteristiche la hanno portata a fare diverse esperienze lavorative durante gli anni universitari. Tra queste spicca la più recente di Digital Marketing Specialist per professionisti e piccole realtà.