La segnalazione
Le caratteristiche della segnalazione
È importante fornire una segnalazione dettagliata per consentire ai soggetti competenti di valutare e gestire i fatti segnalati
E’ necessario risultino chiare:
- le circostanze di tempo e di luogo in cui si è
verificato il fatto oggetto della segnalazione; - la descrizione del fatto;
- le generalità o altri elementi che consentano
di identificare il soggetto cui attribuire i fatti
segnalati.
È consigliabile allegare documenti che possano fornire prove concrete dei fatti segnalati. Inoltre, è importante indicare eventuali altre persone che potrebbero avere conoscenza dei fatti.
Se le segnalazioni non sono sufficientemente dettagliate, coloro che gestiscono le segnalazioni possono richiedere ulteriori informazioni al segnalante tramite un canale dedicato o anche di persona, se il segnalante ha richiesto un incontro diretto.
Le segnalazioni anonime
Le segnalazioni dalle quali non è possibile ricavare l’identità del segnalante sono considerate anonime.
Le segnalazioni anonime, ove circostanziate, sono equiparate da ANAC a segnalazioni ordinarie e trattate consequenzialmente in conformità a quanto previsto nei Regolamenti di vigilanza.
I soggetti del settore pubblico e del settore privato considerano le segnalazioni anonime ricevute attraverso i canali interni alla stregua di segnalazioni ordinarie, laddove ne sia prevista la trattazione.
In tali casi quindi le segnalazioni anonime saranno gestite secondo i criteri stabiliti, nei rispettivi ordinamenti, per le segnalazioni ordinarie.
In ogni caso, se una persona che ha segnalato o denunciato in forma anonima viene successivamente identificata e ha comunicato all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) di aver subito ritorsioni, può beneficiare della tutela garantita dal decreto legislativo che prevede misure contro le misure ritorsive.
Gli enti del settore pubblico o privato che ricevono segnalazioni attraverso canali interni, così come l’Autorità stessa, sono tenuti a registrare le segnalazioni anonime ricevute e a conservare la relativa documentazione secondo i criteri generali di conservazione degli atti applicabili nei rispettivi ordinamenti.
Questo permette di poter rintracciare le segnalazioni nel caso in cui il segnalante o chi abbia sporto denuncia comunichi ad ANAC di aver subito misure ritorsive a causa di quella segnalazione o denuncia anonima.
Le comunicazioni delle ritorsioni ad ANAC
Il Decreto Legislativo n. 24/2023 regola le modalità di comunicazione all’ANAC delle ritorsioni che i soggetti ritengono di aver subito a causa di segnalazioni, denunce o divulgazioni pubbliche effettuate.
Potrebbe capitare che la comunicazione sulle ritorsioni sia trasmessa a soggetti diversi da ANAC.
In tal caso è necessario che la comunicazione sia correttamente trasmessa ad ANAC.
Facilitatori
Un’importante novità è che la nuova disciplina prevede che anche coloro che subiscono ritorsioni a causa del loro legame con il segnalante, denunciante o divulgatore pubblico, possano segnalare tali ritorsioni ad ANAC.
persone del medesimo contesto lavorativo, colleghi di lavoro che hanno un rapporto abituale e corrente con il segnalante, e anche soggetti giuridici nei casi in cui siano enti di proprietà del segnalante, denunciante, divulgatore pubblico o enti in cui lavora o enti che operano nel medesimo contesto lavorativo
Le organizzazioni sindacali
Sono escluse dalla possibilità di segnalare ad ANAC, in discontinuità con il passato, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell’amministrazione/ente in cui le ritorsioni sono state poste in essere.
Resta fermo che i rappresentanti sindacali beneficiano della possibilità di comunicare ad ANAC ritorsioni, sia se esse sono conseguenza di una segnalazione, denuncia, divulgazione pubblica dagli stessi effettuata in qualità di lavoratori, sia se assumono il ruolo di facilitatori, non spendendo la sigla sindacale, e quindi subiscono ritorsioni per aver fornito consulenza e sostegno alla persona segnalante, denunciante o che ha effettuato una divulgazione pubblica.
il nesso tra la segnalazione e la ritorsione
Si sottolinea che deve esserci un nesso tra la segnalazione, la divulgazione pubblica e la denuncia e il comportamento/atto/omissione sfavorevole subito, direttamente o indirettamente, dalla persona segnalante, denunciante o che effettua la divulgazione pubblica, affinché si possa configurare una ritorsione e, di conseguenza, il soggetto possa beneficiare di protezione.
È quindi necessario che il segnalante fornisca ad ANAC elementi oggettivi dai quali sia possibile dedurre la consequenzialità tra segnalazione, denuncia, divulgazione pubblica effettuata e la lamentata ritorsione.
Il decreto prevede che le comunicazioni di ritorsioni siano trasmesse esclusivamente ad ANAC per gli accertamenti che la legge le attribuisce e per l’eventuale irrogazione della sanzione amministrativa al responsabile.
È importante, quindi, che chi ha subito una ritorsione non trasmetta la comunicazione a soggetti diversi da ANAC per non vanificare le tutele che il d.lgs. n. 24/2023 garantisce, prima fra tutte, la riservatezza.
È necessario, quindi, che i soggetti del settore pubblico e privato forniscano chiare indicazioni sul sito istituzionale a riguardo, affinché le comunicazioni siano correttamente inoltrate ad ANAC.