In un mondo sempre più interconnesso, la protezione della privacy diventa un tema centrale anche nell’ambito dell’istruzione. Un recente caso ha sollevato interrogativi sulla gestione dei dati personali all’interno delle istituzioni scolastiche, evidenziando la necessità di un equilibrio tra trasparenza e riservatezza.
Il Caso di Studio
Anche se tutti sanno di un alunno violento, la prof non lo può scrivere a tutti i genitori
Un episodio accaduto in un istituto comprensivo ha attirato l’attenzione sul problema della divulgazione di informazioni sensibili
Come risulta dagli atti e dalle dichiarazioni rese dal titolare del trattamento, l’insegnante XX della classe ha inviato, tramite e-mail, una comunicazione contenente informazioni relative al comportamento tenuto in classe dal figlio dei reclamanti e da un altro interessato, ai reclamanti stessi, agli insegnanti della classe, alla dirigente scolastica, ai genitori dell’altro alunno interessato, nonché a tutte le famiglie degli alunni della classe.
Nel caso specifico, un’insegnante di una scuola primaria ha inviato un’e-mail contenente informazioni riguardanti il comportamento inappropriato di due alunni nei confronti dell’insegnante stessa e di un supplente. È importante sottolineare che questi due alunni erano soliti essere offensivi, violenti e causavano preoccupazione sia al corpo insegnante che ai genitori, i quali inviavano frequentemente segnalazioni alla dirigente scolastica.
L’insegnante, autrice della e-mail, ha inviato la comunicazione ai genitori degli studenti coinvolti, agli insegnanti della classe, alla dirigente scolastica e a tutti i genitori degli altri alunni, utilizzando il campo “copia conoscenza nascosta” per inserire i loro indirizzi.
Nella e-mail, la docente ha descritto il comportamento dei due bambini, evidenziando che utilizzavano frasi volgari e mancavano di rispetto nei confronti degli insegnanti.
Non poter indirizzare l’e-mail a un così ampio numero di destinatari non autorizzati non significa che il caso non possa essere discusso nelle opportune sedi scolastiche. L’importante è non divulgare informazioni su singoli episodi a persone non autorizzate a conoscerle.
Questa azione ha portato alla presentazione di un reclamo da parte dei genitori degli studenti coinvolti, preoccupati per la divulgazione di informazioni sensibili riguardanti i propri figli.
Ricevuto il reclamo dei genitori di uno degli alunni coinvolti, il Garante ha avviato il procedimento sanzionatorio nei confronti dell’istituto scolastico.
Il Conflitto Normativo
Il Regolamento prevede che il trattamento di dati personali effettuato in ambito pubblico è lecitoquando è necessario “per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento” o “per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento” (art. 6, paragrafo 1, lett. c) ed e) e paragrafo 2 e 3 del Regolamento; art 2-ter del Codice).
Uno dei principi fondamentali sottolineati da queste normative è la “minimizzazione dei dati”, che implica l’utilizzo solo delle informazioni strettamente necessarie per il raggiungimento dello scopo prefissato.
Il titolare del trattamento dei dati ha l’obbligo di rispettare i principi fondamentali di protezione dei dati personali, tra cui la liceità, la correttezza e la trasparenza nel trattamento dei dati, nonché il principio di minimizzazione.
In base a questi principi, i dati personali devono essere trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell’interessato.
Inoltre, devono essere adeguati, pertinenti e limitati alle finalità per le quali vengono trattati, come stabilito nell’articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e c) del Regolamento.
La Risposta delle Istituzioni
Nel caso in esame, il Garante per la Protezione dei Dati Personali ha dovuto valutare se la comunicazione dell’insegnante fosse proporzionata e giustificata.
La difesa dell’istituto ha sottolineato l’impossibilità di mantenere la riservatezza in situazioni che si manifestano apertamente in classe e l’intento di coinvolgere i genitori nella gestione delle dinamiche scolastiche.
Con riferimento al reclamo presentato, è importante sottolineare che il Garante ha chiaramente stabilito che “nei documenti circolari, nelle delibere o in altre comunicazioni non indirizzate a destinatari specifici non devono essere inseriti dati personali che permettano di identificare gli studenti”.
Nel provvedimento in questione, il Garante ha applicato il principio secondo il quale è vietato includere dati identificabili degli studenti nelle circolari, nelle delibere o in altre comunicazioni non indirizzate a destinatari specifici.
Tali dati possono comprendere informazioni sugli studenti coinvolti in casi di bullismo, quelli che hanno ricevuto sanzioni disciplinari o che sono stati coinvolti in altre situazioni delicate.
Non vale a eliminare l’illegittimità della e-mail, si legge nel provvedimento del Garante, la notorietà del fatto descritto nella comunicazione.
La conoscenza delle dinamiche interne alla classe, compresa la condotta violenta degli alunni, non è sufficiente a giustificare l’invio di e-mail a tutti i genitori.
Secondo il Garante, nella situazione presa in esame, i dati contenuti nella e-mail sono stati resi noti a tutti i genitori della classe, e non solo al personale autorizzato.
Pertanto, è errato ritenere che tutti i membri della classe, comprese le famiglie degli alunni, siano tenuti a essere a conoscenza degli eventi avvenuti all’interno della classe stessa.
Una distinzione importante da fare riguarda la differenza tra il passaparola tra studenti e genitori, che è al di fuori del controllo della scuola, e una email inviata da un insegnante, che rappresenta comunque una comunicazione ufficiale dell’istituto scolastico.
Lezioni da Apprendere
Questo incidente pone in evidenza diverse lezioni importanti:
Proprio per questo motivo, è fondamentale che la scuola stabilisca delle regole professionali riguardo alle modalità di scrittura delle e-mail e all’uso degli altri mezzi elettronici. Tali strumenti devono essere utilizzati in modo coerente con gli obiettivi educativi.
- Comunicazione Responsabile: È fondamentale che le scuole implementino politiche di comunicazione che rispettino la privacy degli studenti, limitando la diffusione di informazioni sensibili al solo necessario.
- Formazione del Personale: Gli insegnanti e il personale scolastico devono essere adeguatamente formati sulle normative relative alla protezione dei dati personali.
- Partecipazione dei Genitori: Mentre è cruciale il coinvolgimento dei genitori nelle questioni scolastiche, questo deve avvenire in maniera tale da non compromettere la riservatezza degli alunni.
Conclusione
Il diritto alla privacy non si ferma alle porte della scuola. Questo caso sottolinea l’importanza di una gestione attenta e consapevole dei dati personali nell’ambiente educativo. Le istituzioni scolastiche devono operare in un quadro normativo chiaro e definito, garantendo che ogni azione intrapresa sia nel pieno rispetto della dignità e della riservatezza degli studenti e delle loro famiglie.