Cos’è ? Differenze con la “sospensione disciplinare”.
Esistono due tipologie differenti di sospensione dal lavoro.
La sospensione cautelare e la sospensione disciplinare sono due termini che spesso vengono confusi tra loro.
Si tratta invece di due figure totalmente differenti.
La prima tipologia di sanzione disciplinare è quella che viene inflitta al lavoratore al termine di un procedimento disciplinare, in seguito alla contestazione di un fatto rilevante dal punto di vista disciplinare. Prima di comminare tale sanzione, vengono valutate le difese del lavoratore e le prove a suo carico.
In questo caso, il lavoratore ha il diritto di impugnare la sanzione disciplinare della sospensione seguendo le procedure e i tempi stabiliti dalla legge.
La seconda misura è la misura cautelare provvisoria che può essere adottata durante il procedimento disciplinare, quando il datore di lavoro intende imporre la sanzione più severa, ovvero il licenziamento disciplinare.
Questa misura è stata adottata per proteggere l’azienda nel caso in cui sospetti di comportamenti particolarmente gravi siano stati sollevati. In tali casi, il dipendente viene temporaneamente allontanato dall’azienda durante il procedimento disciplinare e per il tempo strettamente necessario.
Questo accade quando i fatti addebitati sono così gravi da non permettere la prosecuzione del rapporto, nemmeno in via provvisoria. Inoltre, il dipendente viene allontanato se la sua presenza in azienda potrebbe costituire un pericolo per la sicurezza e la tranquillità degli altri dipendenti.
Con la sospensione cautelativa dal servizio, il datore di lavoro dispensa temporaneamente il lavoratore dall’esercizio delle sue attività lavorative durante il periodo di procedura disciplinare.
Quanto tempo può durare la sospensione cautelare dal lavoro ?
Se la “sospensione cautelare dal lavoro” è prevista dalla contrattazione collettiva, sarà quest’ultima a regolare la procedura per la sua applicazione e la sua durata. È importante notare che la sospensione disciplinare, invece, ha una durata massima di 10 giorni stabilita direttamente dalla legge.
Durante la sospensione cautelare è dovuta la retribuzione ?
La questione se nel periodo di sospensione sia o meno dovuta la retribuzione viene risolta spesso dai contratti collettivi. Questi contratti disciplinano, a seconda dei casi, se la retribuzione è dovuta o meno durante il periodo di sospensione.
Di norma, la sospensione cautelare non comporta la perdita della retribuzione per il lavoratore.
Cosa succede al termine della sospensione ?
Laddove il CCNL preveda la sospensione della retribuzione durante la “sospensione cautelare” dal lavoro, se il procedimento disciplinare si conclude con l’applicazione di una sanzione conservativa o senza l’adozione di alcuna sanzione, il dipendente ha diritto alle retribuzioni non percepite.
Viceversa, in caso di licenziamento lo stesso avrà efficacia dalla data di sospensione.
Il caso
Nell’ambito di un procedimento disciplinare aziendale, pure in caso di mancanza di una previsione contrattuale, la sospensione cautelare, purché con conservazione della retribuzione, può essere disposta dal datore di lavoro anche al solo fine di attendere gli esiti degli accertamenti in corso di svolgimento a carico del lavoratore; infatti mentre la sospensione prevista dall’art. 7, quarto comma, Stat. Lav. è un provvedimento di natura disciplinare, la sospensione cautelare è una misura di carattere provvisorio e strumentale all’accertamento dei fatti relativi alla violazione da parte del lavoratore degli obblighi inerenti al rapporto di lavoro, che esaurisce i suoi effetti con l’adozione dei provvedimenti disciplinari definitivi.
La sospensione cautelare, anche se non prevista specificamente dalla disciplina legale o contrattuale applicabile del rapporto di lavoro, costituisce l’esercizio del potere organizzativo e direttivo del datore di lavoro, finalizzato ad assicurare il regolare svolgimento dell’attività aziendale durante il procedimento disciplinare e fino all’esaurimento di questo.T
Sospensione cautelare – la giurisprudenza
- In caso di sospensione cautelare di un lavoratore sottoposto a procedimento penale, la definitiva contestazione disciplinare e il licenziamento per i relativi fatti ben possono essere differiti in relazione alla pendenza del procedimento penale stesso, anche in ragione del rispetto del segreto istruttorio. (Cass. 20/6/2014 n. 14103, Pres. Miani Canevari Rel. Buffa, in Lav. nella giur. 2015, con commento di Fabio Massimo Galli, 69)
- L’art. 40 del D.P.R. n. 221/50 per l’esercizio della professione sanitaria, prevedendo fra le sanzioni disciplinari la sospensione, fa “salvo quanto è stabilito dal successivo art. 43” che contempla i casi di sospensione meramente cautelativa dall’esercizio della professione. Dal combinato disposto di queste due norme si desume, bensì, il principio secondo cui l’applicazione della misura cautelativa della sospensione del medico dall’esercizio della professione non osta alla successiva erogazione allo stesso medico della sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione, ma non è dato desumere anche l’ulteriore principio (che il ricorrente parrebbe prospettare) secondo cui la misura cautelativa precedentemente applicata non potrebbe essere detratta dalla sanzione disciplinare successivamente inflitta, onde all’una dovrebbe sempre aggiungersi l’altra. In realtà, trattandosi di misure omogenee (vedasi sul punto Cass. 3/6/85, n. 3282), la detrazione della misura cautelativa dalla sanzione disciplinare non soltanto non risulta vietata dal contesto normativo fin qui esaminato, ma risponde ad un più generale principio di ragionevolezza che trova la sua più evidente espressione nell’art. 137, comma 1, c.p. (Cass. 17/1/01, n. 592, pres. Triduccia, est. Limongelli, in Lavoro e prev. oggi 2001, pag. 374)
- Qualora la sospensione cautelare sia prevista e consentita dalla disciplina legale o negoziale del rapporto – e non sia quindi una disposizione unilaterale del datore di lavoro – l’effetto sospensivo investe anche l’obbligazione retributiva (Cass. sez. lav. 15 novembre 1999 n. 12631, pres. Amirante, est. Coletti, in D&L 2000, 415)
- La sospensione cautelare si configura come istituto i cui effetti permangono fin quando non intervenga l’accertamento demandato al procedimento penale e pertanto la riconoscibilità del diritto alle retribuzioni non corrisposte nel relativo periodo è condizionata – anche ai fini della decorrenza della prescrizione – alla conclusione di tale procedimento in senso favorevole al lavoratore, venendo definitivamente meno, con essa, la possibilità di realizzazione dell’evento risolutivo del rapporto di lavoro, in vista del quale la sospensione era stata disposta (Cass. sez. lav. 15 novembre 1999 n. 12631, pres. Amirante, est. Coletti, in D&L 2000, 415)