Rapporto Precario e Danno Comunitario: Cosa C’è da Sapere
Nel mondo del lavoro, spesso si sente parlare di rapporti precari e dei diritti dei lavoratori.
Uno degli aspetti più delicati è capire cosa succede quando un rapporto di lavoro definito “precarious” viene stabilizzato.
Una domanda che sorge è: il lavoratore ha diritto a un risarcimento per il periodo di precarietà? In particolare, si parla del cosiddetto “danno comunitario”. Cerchiamo di fare chiarezza.
Che cos’è il Rapporto Precario?
Un rapporto di lavoro precario è un tipo di contratto temporaneo o a termine, che non offre la stessa sicurezza e stabilità di un contratto a tempo indeterminato. Questi contratti sono spesso utilizzati per rispondere a esigenze temporanee delle aziende, ma possono creare incertezza per i lavoratori che li subiscono.
E la Stabilizzazione?
La stabilizzazione avviene quando un rapporto precario si trasforma in un contratto a tempo indeterminato. Questo può succedere per diversi motivi, come ad esempio una sentenza giudiziaria che riconosce l’illegittimità della precarietà del rapporto di lavoro.
Il Danno Comunitario: di cosa si tratta?
Il “danno comunitario” è un concetto giuridico che deriva dalla normativa e dalla giurisprudenza dell’Unione Europea. Si riferisce al risarcimento che può essere dovuto al lavoratore quando i suoi diritti, così come previsti dalle direttive comunitarie, sono stati violati. In sostanza, è un risarcimento che punisce l’uso improprio dei contratti precari.
Il Diritto al Risarcimento: automatico o no?
La questione del risarcimento per danno comunitario è complessa. Non è detto che la stabilizzazione del rapporto di lavoro escluda automaticamente il diritto al risarcimento. Tutto dipende dalle circostanze specifiche del caso e dalla maniera in cui il rapporto precario è stato gestito dall’azienda.
Se il lavoratore può dimostrare che la precarietà del suo contratto era illegittima e che ciò ha causato un danno, allora potrebbe avere diritto a un risarcimento.
Questo non è legato alla stabilizzazione in sé, ma piuttosto alla violazione delle norme che regolano i contratti di lavoro.
La stabilizzazione del rapporto di lavoro deve essere in diretto rapporto causale con la precedente precarietà affinché possa escludersi il risarcimento del c.d. danno comunitario.
Conclusione
In conclusione, la stabilizzazione di un rapporto precario non esclude a priori il diritto al risarcimento per danno comunitario.
Ogni situazione è unica e deve essere valutata attentamente. I diritti dei lavoratori sono protetti da varie normative, sia nazionali che comunitarie, e conoscere questi diritti è il primo passo per garantirne il rispetto.
La sentenza n. 32904 del 27 novembre 2023 della Corte di Cassazione, sezione lavoro,
La sentenza riguarda la stabilizzazione del rapporto di lavoro di un dipendente precedentemente qualificato in modo illegittimo come parasubordinato.
La Corte ha affermato che la stabilizzazione del rapporto, con l’assunzione a tempo indeterminato del lavoratore dopo una serie di contratti a termine reiterati in modo illegittimo, è una misura maggiormente satisfattiva di quella per equivalente ed è pertanto idonea a cancellare tutte le conseguenze.
In particolare, la sentenza stabilisce che nel caso di abusivo ricorso ai contratti di lavoro a termine cui sia succeduta l’assunzione del lavoratore a tempo indeterminato, il giudice del rinvio dovrà verificare se la stabilizzazione del rapporto sia avvenuta in ragione della precedente precarietà oppure si tratti di una assunzione soltanto agevolata dal precedente rapporto precario.
Fatti di Causa
La lavoratrice SR aveva citato in giudizio l’azienda sanitaria chiedendo il pagamento di differenze retributive e il risarcimento dei danni, sostenendo che i contratti stipulati prima dell’assunzione a tempo indeterminato fossero di fatto rapporti di lavoro subordinato. Il Tribunale di Ancona aveva respinto la domanda, ma la Corte d’Appello di Ancona, in appello, aveva riconosciuto l’abusivo ricorso ai contratti a termine e condannato l’azienda al risarcimento del danno
Motivi del Ricorso
L’azienda sanitaria ha presentato ricorso per cassazione articolato in due motivi:
- Violazione e falsa applicazione dell’art. 32, comma 5, della legge 183/2010, contestando la liquidazione del “danno comunitario” nonostante la stabilizzazione del rapporto di lavoro.
- Omesso esame di un fatto decisivo, ovvero la stabilizzazione del rapporto di lavoro, che non sarebbe stata considerata adeguatamente nella valutazione dei presupposti per la condanna al pagamento dell’indennità
Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso, evidenziando che la Corte d’Appello non aveva considerato adeguatamente l’intervenuta stabilizzazione del rapporto di lavoro.
Secondo la giurisprudenza, l’assunzione a tempo indeterminato rappresenta una misura più soddisfacente rispetto al risarcimento pecuniario del “danno comunitario” e cancella le conseguenze dell’abuso dei contratti a termine. La Corte d’Appello avrebbe dovuto esaminare se la stabilizzazione fosse avvenuta in diretta derivazione causale con l’abuso dei contratti a termine
Considerazioni Aggiuntive
La decisione della Cassazione sottolinea l’importanza di valutare la stabilizzazione del rapporto di lavoro come rimedio alla precarizzazione illegittima, in linea con la normativa eurounitaria e la giurisprudenza italiana
In senso conforme
Cass. Civ. sez. lav., 27 maggio 2021, n. 14815
Cass. Civ. sez. lav., 17 luglio 2020, n. 15353
Cass. Civ. sez. lav., 30 marzo 2018, n. 7982