Con effetto retroattivo dal 1° luglio scorso, le ammende e le sanzioni per le violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro sono aumentate del 15,90%, in seguito alla variazione dell’indice Istat dei prezzi al consumo registrata nel periodo 2019-2023. Questa informazione è stata resa nota dal decreto direttoriale del Ministero del Lavoro 111/2023 del 20 settembre.
L’aumento è notevole perché, secondo quanto stabilito dal decreto direttoriale del ministero del Lavoro 111/2023 del 20 settembre (e pubblicato sulla Gazzetta ufficiale 242 del 16 ottobre 2023), corrisponde al 15,90% da calcolare sugli importi previsti alla data del 30 giugno scorso e si applica per tutte le violazioni accertate a partire dal 1° luglio scorso.
L’aumento è previsto dall’articolo 306, comma 4-bis, del Dlgs 81/2008 (testo unico salute e sicurezza sul lavoro) il quale stabilisce che vengono rivalutate, ogni cinque anni in misura pari all’indice Istat per il corrispondente periodo, le ammende in riferimento alle contravvenzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative previste dal testo unico nonché atti aventi forza di legge.
Gli aumenti di cui si parla riguardano solo le sanzioni pecuniarie e non influiscono sulle eventuali pene detentive, le quali rimangono invariate.
Da considerare che l’attuale incremento si applica agli importi delle sanzioni vigenti al 30 giugno 2023 e non a quelle originarie del testo unico del 2008.
Le sanzioni pecuniarie così aggiornate trovano applicazione per le violazioni commesse dal 1° luglio 2023,
non interessando dunque quelle commesse entro il 30 giugno, nei confronti delle quali continuano a valere
quelle vigenti fino a quest’ultima data. Per la circostanza non viene considerata la data dell’accertamento ma
quella in cui è stata commessa la violazione.
Secondo la circolare dell’Ispettorato nazionale del lavoro 14/2018, è stato stabilito che l’aumento salariale non si applica alle somme aggiuntive previste dall’articolo 14 del testo unico, che riguardano il contrasto al lavoro irregolare e la tutela della salute e sicurezza sul lavoro.
Queste somme devono essere versate al fine di revocare il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale. È importante notare che tali somme non sono considerate una vera e propria sanzione.
Il decreto direttoriale 111/2023 prevede l’aumento del 15,9% degli importi delle sanzioni e ammende in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro dal 1 luglio 2023. Le sanzioni pecuniarie così aggiornate trovano applicazione solo per le violazioni commesse dal 1° luglio 2023 e non interessano quelle commesse entro il 30 giugno, nei confronti delle quali continuano a valere quelle vigenti fino a quest’ultima data.
È diverso il caso di una violazione commessa in data precedente al 1° luglio 2023, accertata successivamente a
quest’ultima data In questa circostanza non troverà applicazione il nuovo importo della sanzione amministrativa previsto dall’articolo 159, comma 2, lettera d, delnTesto unico ma quello vigente fino allo scorso 30 giugno, per una cifra da da 614,25 a 2211,31 euro senza
l’applicazione del recente incremento.