L’onere probatorio
La responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 cod. civ. per infortunio occorso al dipendente all’interno del luogo di lavoro è di carattere contrattuale, in quanto il contenuto del contratto individuale di lavoro risulta integrato per legge dalla disposizione che impone l’obbligo di sicurezza e lo inserisce nel sinallagma contrattuale.
Ne consegue che il lavoratore deve allegare e provare l’esistenza dell’obbligazione lavorativa, del danno ed il nesso causale di questo con la prestazione, mentre il datore deve provare che il danno è dipeso da causa a lui non imputabile e cioè di aver adempiuto al suo obbligo di sicurezza, apprestando tutte le misure per evitare il danno
Introduzione
La Corte d’appello di Firenze ha respinto la richiesta di risarcimento del danno da infortunio sul lavoro da parte di una lavoratrice domestica. La Corte ha ritenuto che non era stato dimostrato che il datore di lavoro avesse ordinato alla lavoratrice di compiere l’operazione che ha causato l’infortunio, né che la scala utilizzata fosse instabile o non antiscivolo.
Ricorso alla Corte di Cassazione
La lavoratrice ha presentato ricorso per cassazione, sostenendo che era stata dimostrata l’esistenza del rapporto di lavoro, dell’infortunio e del nesso di causalità tra l’uso di un determinato strumento di lavoro e il danno subito.
Sosteneva inoltre che il datore di lavoro avrebbe dovuto dimostrare di aver adottato tutte le misure necessarie per prevenire l’infortunio.
Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso.
Ha ricordato la responsabilità contrattuale del datore di lavoro per la violazione delle norme sulla salute e sicurezza sul lavoro, sottolineando che il datore di lavoro deve rispondere degli eventi lesivi occorsi al lavoratore sulla base delle regole della responsabilità contrattuale.
La Corte ha evidenziato l’importanza dell’art. 2087 del codice civile, secondo cui l’imprenditore è tenuto ad adottare tutte le misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.
Ha inoltre precisato che la responsabilità contrattuale richiede sempre l’elemento della colpa, ossia la violazione di una disposizione di legge o di un contratto o di una regola di esperienza.
La Corte sottolinea che, nel caso in cui la responsabilità invocata sia di natura contrattuale, non si configura una responsabilità oggettiva
In ogni caso, è sempre necessario dimostrare l’elemento della colpa, ovvero la violazione di una disposizione di legge, di un contratto o di una regola di esperienza.
Nel contesto del rapporto di lavoro, in caso di infortunio o malattia professionale, si presume la colpa del datore di lavoro “debitore di sicurezza” fino a prova contraria. In tal caso, spetta al datore di lavoro provare di aver adempiuto all’obbligo di protezione, mentre il lavoratore creditore deve provare sia la lesione all’integrità psico-fisica, sia il nesso di causalità tra tale evento dannoso e l’espletamento della prestazione lavorativa.
Pertanto, non è compito del lavoratore provare la colpa del datore di lavoro responsabile né individuare le regole violate o le misure precauzionali che avrebbero dovuto essere adottate per evitare l’evento dannoso.
il datore di lavoro «deve rispondere degli stessi eventi lesivi occorsi al lavoratore sulla base delle regole della responsabilità contrattuale (e quindi in base alla prescrizione decennale, all’inversione dell’onere della prova e nei limiti dei danni prevedibili); e la sua responsabilità può discendere da fatti commissivi o da comportamenti omissivi».
In tal contesto, assume valenza decisiva – sottolinea la Suprema Corte – quanto stabilito dall’art. 2087 cod. civ. secondo cui «l’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa tutte le misure che, secondo le particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro».
Onere della Prova
La Corte ha sottolineato che nel caso di infortunio o malattia professionale, il datore di lavoro ha l’onere di dimostrare di aver rispettato l’obbligo di protezione, mentre il lavoratore deve dimostrare sia il danno alla salute, sia il nesso di causalità tra tale evento e l’espletamento della prestazione lavorativa.
Infine, la Suprema Corte ha ribadito che il datore di lavoro ha un onere probatorio particolarmente ampio, che comprende il rispetto di tutte le prescrizioni specifiche della legge, oltre a quelle suggerite dall’esperienza e dalla specificità del caso concreto.
Rischio elettivo e risarcimento del danno
In tema di infortuni sul lavoro, il c.d. rischio elettivo, che comporta la responsabilità esclusiva del lavoratore, sussiste soltanto ove questi abbia posto in essere un contegno abnorme, inopinabile ed esorbitante rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, così da porsi come causa esclusiva dell’evento dannoso e creare condizioni di rischio estranee alle normali modalità del lavoro da svolgere
Introduzione
La Corte di Appello di Napoli ha riformato una decisione di primo grado, stabilendo la responsabilità di una società per un infortunio sul lavoro che ha coinvolto un operaio. In particolare, la Corte territoriale, per quanto qui rileva, ha ritenuto che l’azienda non avesse dimostrato di aver adottato tutte le misure idonee a tutelare l’integrità psicofisica del lavoratore e che il lavoratore non avesse consapevolezza che la condotta tenuta costituisse un’operazione anomala e pericolosa. La società è stata condannata a risarcire il danno non patrimoniale subito dal lavoratore.
Mancata Adozione delle Misure di Sicurezza
La Corte ha ritenuto che l’azienda non abbia fornito prove sufficienti dell’adozione di tutte le misure necessarie a tutelare l’integrità psicofisica del lavoratore.
Infatti, «la responsabilità esclusiva del lavoratore per c.d. “rischio elettivo” sussiste soltanto ove questi abbia posto in essere un contegno abnorme, inopinabile ed esorbitante rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, così da porsi come causa esclusiva dell’evento e creare condizioni di rischio estranee alle normali modalità del lavoro da svolgere».
Questo aspetto è fondamentale per determinare la responsabilità del datore di lavoro in caso di infortuni sul lavoro.
Consapevolezza del Lavoratore
La Corte ha anche preso in considerazione l’aspetto della consapevolezza del lavoratore. Il datore di lavoro, infatti, è responsabile anche dei danni ascrivibili a negligenza o imprudenza dei dipendenti o alla violazione, da parte degli stessi, di norme antinfortunistiche o di direttive, stante il dovere di proteggerne l’incolumità anche in tali evenienze prevedibili.
Ha stabilito che il lavoratore non era consapevole del fatto che la condotta tenuta rappresentasse un’operazione anomala e pericolosa.
Questo dettaglio è importante perché la consapevolezza del rischio da parte del lavoratore può influire sulla determinazione della responsabilità del datore di lavoro.
4. Conclusione
La sentenza della Corte di Appello di Napoli sottolinea l’importanza dell’adozione da parte dei datori di lavoro di tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza dei lavoratori. Inoltre, evidenzia l’importanza della consapevolezza del rischio da parte dei lavoratori nel determinare la responsabilità del datore di lavoro in caso di infortuni sul lavoro.
infortunio sul lavoro: l’assicurazione può coprire il danno se le lesioni sono provocate da terzi?
Definizione dell’Occasione di Lavoro
L’occasione di lavoro è una condizione necessaria per l’applicazione dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. Tuttavia, questa condizione è esclusa se il danno è causato dalla condotta dolosa di un terzo non collegato all’attività lavorativa.
L’Articolo 2 del D.P.R. n. 1124/1965
L’articolo 2 del D.P.R. n. 1124/1965 stabilisce che l’assicurazione copre tutti i casi di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro.
Giurisprudenza di Legittimità
La giurisprudenza ha interpretato la norma stabilendo che l’occasione di lavoro si realizza ogni volta che l’attività lavorativa, pur non essendo la causa diretta, costituisce l’occasione dell’infortunio.
Modifiche Normative
L’art. 12 del d.lgs. n. 38/2000 ha ampliato la definizione di “esecuzione della prestazione” includendo anche gli spostamenti necessari per recarsi sul luogo di lavoro (c.d. infortunio in itinere).
Limitazioni della Copertura Assicurativa
Per ottenere la tutela assicurativa, non basta che l’infortunio avvenga sul luogo di lavoro o durante il tragitto casa-lavoro. È necessario che la causa violenta dell’infortunio sia connessa all’attività lavorativa.
La copertura assicurativa esclude i casi in cui il danno è causato da fatti dolosi commessi da terzi non collegati all’attività lavorativa.
Il Limite del Pericolo Individuale
Il concetto di “pericolo individuale” rappresenta un limite alla protezione assicurativa. Si riferisce a una situazione di rischio personale alla quale solo la vittima è esposta, indipendentemente dal luogo in cui si trova o si reca, a causa di motivi individuali ed estranei al lavoro.
Sicurezza sul lavoro: adeguatezza delle misure cautelari adottate e responsabilità del datore
La verifica dell’infortunio o della malattia professionale da sola non è sufficiente per dimostrare l’inadeguatezza delle misure cautelari adottate dal datore di lavoro.
La responsabilità datoriale conseguente alla violazione delle regole dettate in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro ha natura contrattuale, perché il contenuto del contratto individuale di lavoro risulta integrato per legge (ex art. 1374 c.c.) dalla disposizione che impone l’obbligo di sicurezza.
Tuttavia, la giurisprudenza nega che si possa parlare di responsabilità obiettiva come regola di imputazione dei danni, sicché per affermare la responsabilità civile del datore non basta un infortunio o una malattia professionale.
Ai sensi dell’art. 1218 c.c., è data, infatti, al datore-debitore la possibilità di provare che l’inadempimento deriva da una causa a lui non imputabile.
Pertanto, a fronte dell’evento lesivo, il lavoratore interessato potrà invocare la responsabilità contrattuale del datore provando il rapporto di lavoro, l’attività svolta, l’evento dannoso e le conseguenze che ne sono derivate, senza dover dimostrare la colpa del datore, né individuare le regole violate o le misure cautelari che avrebbero dovuto essere adottate per evitare l’evento dannoso.
Ciò non significa, però, che la verificazione dell’evento dannoso e la constatazione del nesso di causalità tra lavoro e lesione facciano automaticamente desumere l’inadeguatezza delle misure di protezione adottate.
Infatti, il verificarsi dell’infortunio o della malattia non implica necessariamente la colpa, ma può fondare semplicemente una presunzione relativa e il datore non sarà ritenuto responsabile solo ove riesca a fornire la prova di aver adottato tutte le misure prescritte e, comunque, suggerite dalla tecnica o dall’esperienza alla luce della concreta situazione di fatto ai sensi dell’art. 2087 c.c.