Quando l’agente può chiedere e ottenere l’esibizione della contabilità del preponente?
Il Quadro Normativo
Il diritto di accesso alla contabilità da parte dell’agente è previsto dall’art. 1746 del Codice Civile, il quale stabilisce che l’agente può esaminare i libri contabili del preponente nella misura necessaria per verificare l’ammontare delle provvigioni che gli spettano.
Tale disposizione si intreccia con i principi di correttezza e buona fede che devono regolare il rapporto d’agenzia.
Condizioni per l’Esercizio del Diritto
L’esercizio del diritto di visione della contabilità è subordinato a specifiche condizioni:
- Esistenza di Discrepanze: l’agente deve avere motivi ragionevoli per sospettare che ci sia stata una discrepanza nelle provvigioni calcolate o nei dati di vendita comunicati dal preponente.
- Rispetto della Riservatezza: l’accesso deve essere effettuato nel rispetto della riservatezza delle informazioni commerciali del preponente.
- Modalità e Tempi: la richiesta deve essere formulata in modo chiaro e nei tempi appropriati, preferibilmente in prossimità della liquidazione delle provvigioni.
La Giurisprudenza Recente
Recenti sentenze hanno chiarito che il diritto di accesso non è illimitato e deve essere esercitato in modo da non arrecare danno all’organizzazione e alla clientela del preponente. Inoltre, la giurisprudenza ha sottolineato che l’onere della prova grava sull’agente, il quale deve dimostrare l’effettiva necessità dell’esibizione della contabilità per verificare le proprie provvigioni.
La sentenza del giorno Cass. civ., sez. II, ord., 12 dicembre 2023, n. 34690
L’oggetto della controversia riguarda il rigetto della domanda di riconoscimento delle provvigioni indirette, ovvero quelle relative agli affari conclusi dalla preponente nell’area di esclusiva dell’agente. Si fa leva sulla constatazione che RM s.r.l. non avrebbe fornito la relativa prova.
La Suprema Corte di Cassazione ha accolto il ricorso in questione e ha specificato che, in materia di agenzia, se il preponente non agisce con lealtà e buona fede nei confronti dell’agente e non lo informa né fornisce la necessaria documentazione contabile riguardo agli affari conclusi nella zona di esclusiva dell’agente, quest’ultimo ha il diritto, in sede contenziosa, di richiedere e ottenere l’esibizione della contabilità del preponente.
Ciò al fine di fornire la prova delle provvigioni dirette e/o indirette a lui spettanti, come previsto dagli articoli 210 e 1749 del codice di procedura civile e del codice civile.
I fatti
La Disputa tra RM Ricambi Macchine e Simem Srl
La ditta RM Ricambi Macchine Srl, che per un certo periodo ha lavorato come agente di vendita per Simem Srl, ha portato la questione davanti al Tribunale di Verona. RM sostiene che Simem non le ha pagato le commissioni dovute per la vendita di un prodotto chiamato “Betonwash” e per alcuni impianti di betonaggio per il calcestruzzo. L’ammontare che RM crede di dover ricevere è di 114.257,31 euro.
Inoltre, RM afferma che Simem ha concluso alcune vendite da sola, senza informare RM, nonostante queste vendite rientrassero nell’area geografica dove RM aveva l’esclusiva di vendita. Per questo motivo, RM chiede anche il pagamento di commissioni “indirette”.
RM non si ferma qui: sostiene anche che Simem sia responsabile della rottura dei loro accordi contrattuali, risalenti al 1992 e al 1999, a causa del suo comportamento scorretto. Per questo motivo, RM chiede un risarcimento o un’indennità per la fine improvvisa dei contratti e, in aggiunta, un altro risarcimento di 100.000 euro per le presunte inadempienze di Simem.
Dall’altra parte, Simem nega queste accuse e chiede al tribunale di non accogliere le richieste di RM. Inoltre, Simem presenta delle contro-richieste: vuole che RM paghi 300.000 euro come risarcimento per non aver rispettato i termini del loro accordo e un ulteriore importo di 10.477,58 euro per dei materiali forniti.
In sostanza, entrambe le società si accusano a vicenda di non aver mantenuto gli impegni presi e chiedono al tribunale di decidere sulla questione.
La sentenza del Tribunale di primo grado
La sentenza n. 76/2014 del Tribunale di Verona ha parzialmente accolto le richieste di RM Ricambi Macchine Srl nei confronti di Simem Srl.
La decisione del tribunale ha stabilito che Simem deve pagare a RM la somma di 114.898,09 euro per delle provvigioni che erano state guadagnate ma non erano state pagate. Tuttavia, il tribunale ha respinto le altre richieste di RM, inclusa quella relativa al pagamento di commissioni “indirette” su affari che Simem avrebbe concluso senza informare RM. Inoltre, il tribunale ha anche respinto la richiesta di Simem, che aveva presentato una contro-richiesta di risarcimento danni nei confronti di RM.
In termini più semplici, il giudice ha deciso che Simem deve dei soldi a RM per del lavoro fatto e per cui non è stata ancora pagata. Ma quando si tratta di affari che Simem potrebbe aver fatto da sola, senza dire niente a RM, il giudice ha detto che non c’erano abbastanza prove per costringere Simem a pagare qualcosa in più. Anche i tentativi di Simem di ottenere dei soldi da RM per altri motivi sono stati rifiutati dal giudice.
La sentenza della Corte di Appello
la Corte d’appello di Venezia, con la sentenza indicata in epigrafe, ha respinto l’appello principale di RM e, in parziale accoglimento di quello incidentale di Simem, ha condannato RM al pagamento della fornitura nella misura di Euro 10.477,58 (oltre accessori);
La ragione principale per cui RM non ha vinto l’appello è che, secondo la Corte, non ha fornito abbastanza dettagli sui contratti che Simem avrebbe concluso senza informarla. RM diceva di avere delle prove, come la testimonianza di una persona e un CD con informazioni, che mostravano che Simem aveva fatto affari nella zona esclusiva di RM. Tuttavia, la Corte ha detto che RM non è stata abbastanza specifica nel dire quali fossero questi contratti e chi fossero i clienti coinvolti. Anche il testimone non ha dato dettagli sufficienti; si è limitato a confermare che nel CD c’erano dei nomi di clienti contattati da Simem, ma senza fornire ulteriori chiarimenti.
La decisione in Cassazione
RM ricorre pertanto alla Corte di Cassazione
- RM ha presentato un ricorso contro una decisione precedente, sostenendo che è stata fatta un’errata applicazione dell’articolo 1749 del codice civile italiano. RM contesta il fatto che la corte d’appello abbia respinto la sua richiesta di ricevere le provvigioni cosiddette “indirette”. Queste provvigioni sono quelle che spetterebbero a RM sugli affari conclusi da Simem nella zona esclusiva di RM, dove quest’ultima avrebbe dovuto essere l’unica a operare.
- RM lamenta che, nonostante non avesse fornito un elenco dettagliato degli affari in questione e del loro valore, aveva comunque presentato prove sufficienti attraverso testimonianze e documenti che Simem aveva concluso alcuni affari in quella zona specifica. Inoltre, RM sostiene che l’unica maniera per ottenere la prova completa di queste operazioni sarebbe stata attraverso l’accesso ai libri contabili di Simem, che RM aveva richiesto di vedere ma che non le è stato permesso di esaminare. Secondo RM, Simem avrebbe nascosto alcune operazioni per evitare di pagare le provvigioni dovute.
La Corte di Cassazione ritiene che il motivo sia fondato.
La legge stabilisce che un agente commerciale (come RM nel nostro caso) ha il diritto di ottenere tutte le informazioni necessarie per controllare se le provvigioni che gli sono state pagate sono corrette. In particolare, l’articolo 1748 del codice civile italiano, modificato nel 1991, dice che l’agente può chiedere di vedere i dati di vendita e altre informazioni che servono a calcolare le sue provvigioni.
Se un agente ritiene di non aver ricevuto tutte le provvigioni dovute, deve dimostrare che gli affari che ha promosso sono stati conclusi con successo o che il mancato pagamento delle provvigioni è colpa dell’azienda per cui lavora (il “preponente”, nel nostro caso Simem). Se l’azienda non fornisce all’agente le informazioni necessarie per fare questa verifica, l’agente può chiedere al giudice di ordinare all’azienda di mostrare i propri libri contabili.
In passato, la Corte di Cassazione ha confermato che questo diritto esiste e ha sottolineato che l’agente ha il diritto di accedere a certe informazioni, come gli estratti dei libri contabili, per verificare l’ammontare delle provvigioni che gli spettano.
In un contratto di agenzia, dove un agente (come una persona o una società) lavora per conto di un’altra entità (il preponente) per vendere prodotti o servizi, l’agente ha diritto a una commissione, o provvigione, sugli affari che conclude. La legge italiana specifica che l’agente ha il diritto di richiedere informazioni dettagliate per essere sicuro che la commissione pagata sia corretta.
Se l’agente pensa che non gli sia stata pagata la giusta commissione, deve dimostrare due cose:
- Che gli affari che ha promosso sono stati conclusi con successo, cioè che le vendite sono state effettivamente realizzate.
- Che se c’è stata mancata o incompleta pagamento, è per colpa del preponente e non per altri motivi.
Se il preponente non fornisce all’agente le informazioni necessarie per verificare l’importo delle commissioni, l’agente può chiedere al giudice di ordinare al preponente di mostrare i propri libri contabili. Questo è un diritto riconosciuto dalla legge e confermato da varie sentenze della Corte di Cassazione.
In sostanza, se un agente vuole controllare se è stato pagato correttamente e non ha le informazioni necessarie, può chiedere l’aiuto del tribunale per ottenere queste informazioni dal preponente.
Conseguentemente, in relazione a tale precisa garanzia normativa, non appare conforme a diritto la reiezione, come nella specie, dell’istanza dell’agente mirante, indipendentemente dall’espletamento di consulenza tecnica, all’acquisizione della documentazione in possesso solo del preponente, indispensabile per sorreggere, sul piano probatorio, attraverso precisi dati quantitativi, l’allegazione relativa all’aumento del numero dei clienti e del volume degli affari nel corso degli anni; nè è imputabile alla parte la carenza di indicazione di tali dati quantitativi, derivando dall’inadempimento dell’obbligo di informazioni posto dalla legge a carico del preponente”;
Quando si parla di contratto di agenzia, un agente ha il diritto di ricevere una commissione non solo per le vendite dirette che realizza, ma anche per quelle indirette. Le commissioni “indirette” si riferiscono ai casi in cui il preponente (l’azienda o la persona per cui l’agente lavora) interviene direttamente o indirettamente negli affari dell’agente, per esempio, vendendo prodotti o servizi nella zona esclusiva dell’agente o ai clienti che sono riservati all’agente.
Anche se il preponente ha concluso degli affari nella zona dell’agente senza coinvolgerlo, l’agente ha comunque diritto a una commissione su quegli affari.
In pratica, se un agente sospetta che non gli siano state pagate le commissioni dovute per affari fatti nella sua zona o con i suoi clienti riservati, anche se non è stato direttamente coinvolto in quegli affari, ha il diritto di chiedere al tribunale di ordinare al preponente di mostrare parti rilevanti della propria contabilità per verificare le commissioni.
Certamente, ecco una spiegazione semplificata del testo giuridico che hai fornito:
La Corte di Cassazione ha chiarito alcuni punti importanti riguardo ai diritti dell’agente e ai doveri del preponente:
- Ripartizione dell’onere della prova: L’agente deve dimostrare che ha diritto alle commissioni per gli affari che ha contribuito a concludere. Tuttavia, se il preponente non fornisce all’agente le informazioni necessarie per verificare le commissioni, allora l’agente può chiedere al giudice di ordinare al preponente di mostrare i propri libri contabili.
- Diritto all’informazione: L’agente ha il diritto di ricevere tutte le informazioni necessarie per controllare se le commissioni pagate sono corrette. Se queste informazioni non vengono fornite, l’agente può portare il caso in tribunale.
- Ordine di esibizione dei documenti: Se l’agente porta il caso in tribunale perché non ha ricevuto le informazioni necessarie, il giudice può ordinare al preponente di mostrare i documenti contabili rilevanti.
- Interesse ad agire: L’agente deve dimostrare che ha un interesse legittimo a richiedere queste informazioni, ovvero che ciò è essenziale per stabilire il proprio diritto alle commissioni.
in linea con tali precedenti della Corte, va affermato il principio di diritto secondo cui, in tema di agenzia, se il preponente, nei rapporti con l’agente, non si attiene all’obbligo di agire con lealtà e buona fede e non lo informa, fornendogli la necessaria documentazione contabile, degli affari che sono stati conclusi nella zona di esclusiva dell’agente, in sede contenziosa, quest’ultimo ha facoltà di chiedere e ottenere, ai sensi dell’art. 210 c.p.c., art. 1749 c.c., l’esibizione della contabilità del preponente al fine di fornire la prova, della quale è onerato, delle provvigioni dirette e/o indirette a lui spettanti.