È prevista un’altra proroga del diritto allo smart working nel settore privato per i genitori di figli minori di 14 anni e per i lavoratori considerati “fragili” in base all’accertamento del medico competente nell’ambito della sorveglianza sanitaria eccezionale introdotta durante l’emergenza Covid (che è terminata il 31 luglio 2022) e che risultano più esposti al rischio di contagio da Covid-19.
Genitori con figli under 14
In mancanza di una proroga, è importante ricordare che il termine per garantire il lavoro agile ai lavoratori del settore privato con almeno un figlio di età inferiore a 14 anni scade il 31 dicembre.
Tuttavia, è possibile che questi lavoratori possano continuare a svolgere la loro attività in modalità agile per un ulteriore trimestre, a patto che nel nucleo familiare non ci sia un altro genitore che beneficia di strumenti di sostegno al reddito e che non ci sia un genitore non lavoratore.
È fondamentale che la modalità di lavoro agile sia compatibile con le caratteristiche della prestazione, in modo che possa essere svolta in remoto.
Lavoratori fragili
Viene prorogata di tre mesi la scadenza del diritto al lavoro agile per i lavoratori fragili del settore privato.
Questi lavoratori sono maggiormente esposti al rischio di contagio da Covid-19 a causa dell’età avanzata, dell’immunodepressione derivante da patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita, o da comorbilità.
È necessario che la condizione di fragilità venga certificata dal medico curante.
È importante sottolineare che l’emendamento fa riferimento all’emergenza Covid-19 che è ormai superata. Tuttavia, la proroga del diritto al lavoro agile è ancora valida per tre mesi.
Non solo, la proroga della disposizione determina anche il posticipo al 31 marzo 2024 della previsione (articolo 90, comma 2, del Dl 34/2020), che offre ai lavoratori interessati la possibilità di svolgere la prestazione utilizzando i propri strumenti, nel caso in cui il datore di lavoro non provveda a fornirli.
Il mero differimento del termine fa sì che restino invariate le condizioni alle quali l’esercizio del diritto è sottoposto.
I lavorarori superfragili
Cessa invece il 31 dicembre il diritto al lavoro agile per i dipendenti pubblici e privati definiti come “super fragili”, ovvero coloro che sono affetti da patologie croniche con scarso beneficio clinico e con una particolare gravità, come individuato dal Decreto Ministeriale del 4 febbraio 2022, a condizione che vengano certificate da un medico.
Per questi lavoratori è previsto che il datore di lavoro assicuri lo svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità agile, anche assegnando loro mansioni diverse all’interno della stessa categoria o area di inquadramento, come definito dai contratti collettivi di lavoro vigenti, senza riduzione della retribuzione, fatte salve le disposizioni più favorevoli dei contratti collettivi nazionali.
È possibile che anche per i “super fragili” arrivi in un secondo momento la proroga, che però, a differenza di quella già approvata, richiede una copertura finanziaria.
Senza dimenticare che i lavoratori con status di “super fragili” godono oggi di una tutela rafforzata rispetto ai genitori e ai lavoratori “fragili”.
Essi hanno il diritto di richiedere e ottenere di lavorare in modalità agile, anche attraverso l’assegnazione di altre mansioni che rientrano nella stessa categoria o area di inquadramento, senza subire una riduzione della retribuzione.
Il loro diritto allo smart working, quindi, non è condizionato alla compatibilità della prestazione con il lavoro da remoto.
Insomma, ancora una volta, si sta procedendo con la proroga del diritto allo smart working per determinate categorie, nonostante l’emergenza pandemica sia ormai conclusa da tempo. Questo processo avviene in modo confuso e senza una seria riflessione sull’opportunità di mantenere tali disposizioni, considerando il cambiamento profondo del contesto attuale.