Cosa sono i metadati
I metadati sono essenzialmente dati sui dati. Nel contesto delle email, i metadati non sono il contenuto del messaggio stesso, ma informazioni che descrivono vari aspetti del messaggio. Per esempio, nel caso di un’email, i metadati includono:
- Giorno e ora: Quando è stata inviata o ricevuta l’email.
- Mittente: Chi ha inviato l’email.
- Destinatario: A chi è indirizzata l’email.
- Oggetto: Il titolo o l’argomento dell’email.
- Dimensione dell’e-mail: Quanto è grande l’email in termini di spazio di archiviazione, spesso indicato in kilobyte (KB) o megabyte (MB).
Queste informazioni possono essere utilizzate per vari scopi. Nelle imprese, ad esempio, i metadati sono spesso impiegati per motivi di sicurezza informatica, come per identificare schemi insoliti che potrebbero indicare un tentativo di phishing o per monitorare il flusso di informazioni sensibili all’esterno dell’azienda. Ad esempio, se un dipendente invia ripetutamente allegati molto grandi a destinatari esterni all’azienda, potrebbe essere un segnale di allarme che qualcosa non va, e i metadati possono aiutare a individuare tali situazioni.
I metadati sono essenziali per i moderni sistemi informatici e costituiscono una sorta di “Carta d’Identità” dei file digitali, indicando la provenienza, la data di creazione, le ultime modifiche e altri attributi utili per la classificazione dei documenti.
Nell’ambito della privacy e della protezione dei dati, i metadati associati alle comunicazioni via email rappresentano un’area di notevole interesse.
Per le aziende, la gestione dei metadati è una componente critica delle strategie di sicurezza informatica. Il monitoraggio dei metadati può aiutare a identificare potenziali minacce, come comportamenti anomali o il trasferimento non autorizzato di dati sensibili. Ad esempio, un’elevata frequenza di email con allegati di grandi dimensioni inviati a destinatari esterni potrebbe indicare una fuga di dati.
Tuttavia, è fondamentale che le aziende trattino i metadati con la stessa cautela e attenzione riservata ai dati personali. In conformità con il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) e altre normative sulla privacy, le aziende devono assicurarsi che la raccolta, l’analisi e la conservazione dei metadati siano effettuate nel rispetto dei principi di minimizzazione dei dati, limitazione della finalità e trasparenza.
In sintesi, mentre i metadati sono uno strumento utile per la sicurezza informatica, è imperativo che il loro utilizzo sia attentamente bilanciato con le esigenze di privacy degli individui.
L’intervento del Garante
Il Garante ha deciso di esaminare più da vicino l’uso dei metadati legati alla posta elettronica a seguito di ispezioni, provvedimenti sanzionatori e un incremento delle segnalazioni e dei reclami da parte dei dipendenti e delle associazioni sindacali.
Questo esame si concretizza in un atto di indirizzo, che è una comunicazione formale con istruzioni o linee guida, rivolto ai datori di lavoro sia nel settore pubblico che privato.
L’intervento del Garante è di interesse in quanto richiama l’attenzione delle imprese e degli enti pubblici sul percorso di compliance GDPR e di azioni concrete da attuare: specifiche misure organizzative e tecniche.
Il GDPR non blocca i processi aziendali di registrazione e conservazione dei log dei metadati della posta elettronica ma indica un percorso virtuoso ai titolari del trattamento in coerenza con il principio di responsabilizzazione consapevole “accountability”.
È responsabilità dei Titolari assicurarsi che i sistemi di gestione della posta elettronica non raccolgano metadati in modo incontrollato o non conforme alle normative sulla privacy.
I titolari del trattamento devono quindi collaborare strettamente con i responsabili ICT (Information and Communication Technology) e i DPO (Data Protection Officers) per esaminare attentamente i software e i servizi utilizzati, soprattutto se si tratta di soluzioni cloud o fornite come servizio (as-a-service), per garantire che ci sia la possibilità di modificare le impostazioni predefinite in modo da limitare la raccolta dei metadati.
Inoltre, devono assicurarsi che i tempi di conservazione dei dati siano configurati secondo i principi di “privacy by design” e “privacy by default”, che richiedono che la protezione dei dati personali sia integrata nella progettazione dei prodotti e dei processi aziendali e che le impostazioni predefinite siano quelle che offrono il maggior livello di privacy possibile.
Nell’ambito dello sviluppo e della progettazione di servizi e applicazioni, i produttori sono invitati a considerare il diritto alla protezione dei dati personali, tenendo conto dello stato dell’arte, come indicato nel considerando 78 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR). Questo implica che le misure di sicurezza e privacy devono essere all’avanguardia e aggiornate rispetto ai progressi tecnologici, assicurando così che la protezione dei dati personali sia integrata efficacemente nei prodotti fin dalla loro concezione.
Ecco i punti chiave:
- Integrazione della Privacy: La privacy non deve essere un’aggiunta successiva ma deve essere incorporata nella struttura stessa del prodotto o servizio fin dall’inizio.
- Stato dell’Arte: Le misure di sicurezza e privacy adottate devono essere allineate con le più recenti e avanzate tecnologie disponibili. Questo significa che i produttori devono essere aggiornati sugli ultimi sviluppi nel campo della sicurezza informatica e della protezione dei dati.
- Efficacia: Le misure di protezione dei dati devono essere efficaci. Non basta avere buone intenzioni; le misure adottate devono realmente proteggere i dati personali dagli accessi non autorizzati o dalle perdite.
- Proattività: I produttori devono essere proattivi nel prevenire i rischi per la privacy, anziché reattivi. Ciò significa anticipare i potenziali rischi per la privacy e costruire sistemi in grado di resistere a tali minacce prima che diventino problematiche.
- Integrazione Continua: La protezione dei dati personali deve essere una caratteristica continua e ininterrotta del prodotto o servizio, richiedendo una manutenzione e un aggiornamento costanti per rimanere efficace contro le nuove minacce e vulnerabilità che emergono.
In sostanza, il considerando 78 del GDPR esorta i produttori a fare della privacy una componente intrinseca del design dei loro prodotti, garantendo che la protezione dei dati personali sia una priorità assoluta durante tutto il ciclo di vita del prodotto o servizio.
Infine, è essenziale che i titolari del trattamento conducano una valutazione di impatto sulla privacy (Data Protection Impact Assessment, DPIA) per identificare e mitigare i rischi associati al trattamento dei dati personali, compresi i metadati, in conformità con le normative vigenti. Questo processo è cruciale per garantire la trasparenza e il rispetto dei diritti degli interessati nel trattamento dei loro dati personali.
Le imprese devono verificare se sono state rispettate le disposizioni dell’art. 4 dello Statuto dei lavoratori e, in caso positivo e le relative procedure (accordo con il sindacato e, in caso di mancato accordo, l’autorizzazione della direzione territoriale del Ministero del lavoro).
La decisione del Garante
In un’epoca sempre più digitale, la gestione della posta elettronica aziendale diventa un punto focale per la privacy dei lavoratori.
Con l’introduzione di nuove linee guida, sia le aziende pubbliche che private sono chiamate a rivedere i propri sistemi di gestione delle email, soprattutto quando si parla di soluzioni cloud.
In seguito a indagini approfondite, l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali ha messo in luce una problematica significativa nel contesto lavorativo legata ai software di gestione delle email in cloud.
È stato constatato che questi sistemi sono spesso predisposti per collezionare automaticamente informazioni dettagliate sulle email dei dipendenti, come data e ora di invio, mittente e destinatario, oggetto e dimensione del messaggio.
Questa pratica, che avviene di default e in modo indiscriminato, solleva preoccupazioni per la privacy.
Inoltre, è emerso che alcuni sistemi non offrono ai datori di lavoro la possibilità di disattivare questa raccolta automatica né di limitare il tempo di conservazione dei dati, mettendo così in discussione la conformità con le normative sulla protezione dei dati personali.
Il Garante per la protezione dei dati personali ha rilasciato un documento chiave, intitolato ‘Programmi e servizi informatici di gestione della posta elettronica nel contesto lavorativo e trattamento dei metadati’, che mira a orientare i datori di lavoro nella salvaguardia dei dati personali dei dipendenti.
Il Garante stabilisce che la raccolta e la conservazione dei metadati, necessari per il funzionamento delle infrastrutture di posta elettronica, debbano essere limitate a un lasso di tempo strettamente necessario, che di norma non dovrebbe eccedere poche ore o al massimo alcuni giorni, fino a un limite di sette giorni.
Tale periodo può essere esteso di ulteriori 48 ore solo in presenza di condizioni specifiche e debitamente documentate che giustifichino questa necessità. La conservazione dei metadati oltre i sette giorni richiede l’attivazione di procedure specifiche conformemente all’articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori (Legge n. 300/1970), che implica una valutazione accurata e una giustificazione dettagliata per tale estensione.
Questo comporta la necessità di raggiungere un accordo con le rappresentanze sindacali o di ottenere un’autorizzazione specifica dall’ispettorato del lavoro.
Il principio di responsabilizzazione menzionato si riferisce all’obbligo dei titolari del trattamento di adottare tutte le misure tecniche e organizzative adeguate per garantire e dimostrare che il trattamento è effettuato in conformità con il GDPR.
Questa direttiva del Garante sottolinea l’importanza del rispetto dei principi fondamentali della protezione dei dati, come la minimizzazione del dato e la limitazione della conservazione, per assicurare che i diritti degli interessati siano adeguatamente salvaguardati.
I titolari del trattamento sono tenuti al rispetto del principio di trasparenza nei confronti dei lavoratori e devono fornire ai lavoratori l’«adeguata informazione delle modalità d’uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli
Occorre comprendere come sarà applicato il documento del Garante nelle imprese, se saranno effettuati controlli e se il termine di sette giorni indicato nel provvedimento non sia troppo rigido in relazione alle complesse sfide delle imprese anche in materia di sicurezza informatica.
La necessità di adeguarsi ai principi del GDPR
Tra questi, la minimizzazione del dato e la limitazione del tempo di conservazione sono essenziali per garantire che i diritti degli individui siano protetti. In altre parole, i dati dovrebbero essere raccolti solo nella misura necessaria e conservati solo per il tempo strettamente necessario per soddisfare le finalità per cui sono stati raccolti.
Parallelamente, il principio di trasparenza richiede che i titolari del trattamento informino chiaramente i lavoratori sulle modalità di utilizzo degli strumenti informatici e sulle procedure di monitoraggio in atto. Questo significa che i lavoratori devono essere consapevoli di come e perché i loro dati, inclusi i metadati, vengono trattati. La “adeguata informazione” dovrebbe coprire tutti gli aspetti rilevanti del trattamento dei dati, consentendo ai lavoratori di comprendere l’ambito e le implicazioni del monitoraggio sul posto di lavoro.
Il rispetto di questi principi non è solo una questione di conformità legale, ma è anche fondamentale per mantenere la fiducia dei lavoratori e per gestire in modo responsabile le informazioni personali all’interno dell’organizzazione.
Queste nuove normative pongono i riflettori sull’importanza di bilanciare le esigenze operative delle imprese con i diritti fondamentali dei lavoratori, assicurando che la dignità e la libertà individuale rimangano al centro del trattamento dei dati personali nel luogo di lavoro.
Microsoft Exchange Server
Un esempio di software utilizzato per la gestione della posta elettronica aziendale, specialmente in modalità cloud, è Microsoft Exchange Server. Questo software è ampiamente utilizzato nelle organizzazioni per gestire le comunicazioni via email, calendari e contatti. Microsoft Exchange permette alle aziende di avere un controllo centralizzato sulle email aziendali e offre varie opzioni per la gestione dei dati, compresi i metadati delle email. È possibile configurare Exchange per rispettare le linee guida imposte dal Garante per la protezione dei dati personali, limitando la raccolta e la conservazione dei metadati a un periodo di tempo congruo.
Che cosa significa tutto ciò
Il Garante per la protezione dei dati personali ha dato delle nuove regole per le aziende che usano programmi di posta elettronica, specialmente quelli che funzionano su internet (il cosiddetto “cloud”). Queste regole dicono che le aziende devono assicurarsi che questi programmi non raccolgano automaticamente troppe informazioni sui messaggi email dei dipendenti, come l’ora in cui sono stati inviati o ricevuti, chi li ha mandati, a chi e di che cosa parlano.
Se un’azienda deve tenere queste informazioni per più di una settimana, deve avere un buon motivo e seguire delle procedure precise, come ottenere il permesso dai sindacati o dall’ufficio del lavoro.
In poche parole, il Garante ha detto alle aziende di fare attenzione a come usano i programmi di posta elettronica per proteggere la privacy dei loro lavoratori
Un diritto di natura costituzionale
Questa tutela comprende non solo il contenuto dei messaggi ma anche i dettagli esterni e gli allegati.
La protezione della corrispondenza via email in Italia è un diritto fondamentale che trova fondamento nei principi di dignità personale e libertà di sviluppo sociale sanciti dagli articoli 2 e 15 della Costituzione Italiana. Tale diritto è ulteriormente consolidato da norme penali, come l’articolo 616, comma quarto, del codice penale e l’articolo 49 del Codice dell’Amministrazione Digitale, che criminalizzano la violazione dei segreti personali e professionali.
Le sentenze della Corte Costituzionale n. 281 del 1998 e n. 81 del 1993 ribadiscono l’importanza di queste garanzie, riconoscendo la corrispondenza elettronica come estensione della sfera privata dell’individuo e meritevole della stessa inviolabilità della corrispondenza tradizionale.
Il diritto alla privacy delle comunicazioni è riconosciuto sia per i lavoratori del settore pubblico che per quelli del settore privato, i quali possono legittimamente aspettarsi che le loro comunicazioni rimangano confidenziali. Questo principio è stato chiaramente espresso nelle “Linee guida del Garante per posta elettronica e Internet” del 1° marzo 2007 e ribadito in numerosi provvedimenti successivi.
Il Garante, quindi, non solo enfatizza la protezione dei contenuti delle comunicazioni ma estende la protezione a tutti gli elementi che compongono la comunicazione elettronica, riconoscendo l’importanza di salvaguardare la sfera privata degli individui nel contesto digitale.
Per garantire la privacy e la gestione efficace delle comunicazioni elettroniche in ambito lavorativo, i datori di lavoro potrebbero considerare l’opzione di fornire ai dipendenti un indirizzo email secondario per uso personale. È opportuno che i dipendenti abbiano la possibilità di impostare messaggi di risposta automatica durante periodi di assenza, indicando contatti alternativi o istruzioni per raggiungere l’ufficio. Tale pratica è raccomandata per prevenire l’accesso non autorizzato alle email.
In situazioni di assenza improvvisa, come malattia, qualora il lavoratore non sia in grado di attivare tale funzionalità, un responsabile designato, quale l’amministratore di sistema o un responsabile della protezione dei dati, può essere incaricato di attivare la risposta automatica dopo un periodo prestabilito, avvisando i corrispondenti del temporaneo impedimento del destinatario.
Per le urgenze lavorative che richiedono l’accesso alle email di un dipendente assente, è preferibile che il dipendente stesso possa designare preventivamente un collega di fiducia per gestire le comunicazioni rilevanti. Di ogni intervento dovrebbe essere redatto un verbale dal responsabile del trattamento dei dati e il lavoratore dovrebbe essere informato al suo ritorno.
È inoltre consigliabile che le email aziendali includano una nota che avverta i destinatari della possibile natura non strettamente personale della comunicazione e della policy aziendale che prevede la possibilità di condivisione delle risposte all’interno dell’organizzazione.
Le “Linee guida del Garante per la posta elettronica e Internet” del 1° marzo 2007
Queste linee guida delineano il quadro normativo per il trattamento dei dati personali nell’uso di Internet e della posta elettronica in ambito lavorativo, enfatizzando il diritto alla protezione dei dati personali e l’importanza di un trattamento proporzionato e finalizzato.
Le linee guida stabiliscono chiaramente che pratiche quali la lettura o la registrazione sistematica delle email dei dipendenti sono proibite. Implicano l’obbligo per i datori di lavoro di implementare misure tecniche e organizzative adeguate per mitigare il rischio di abusi, proteggendo così la privacy dei lavoratori.
Inoltre, le linee guida pongono limitazioni al controllo da parte dei datori di lavoro della posta elettronica e dell’attività di navigazione in Internet da parte dei dipendenti, limitando tali controlli a situazioni eccezionali.
È inoltre richiesto che i lavoratori siano informati preventivamente e in maniera trasparente sulle politiche aziendali relative all’utilizzo di tali strumenti digitali.
Regole chiare per tutti
È responsabilità del datore di lavoro definire linee guida chiare sull’utilizzo appropriato di tali strumenti durante l’orario lavorativo, tenendo conto delle leggi che tutelano i diritti dei lavoratori e del rapporto con le rappresentanze sindacali.
Queste regole dovrebbero essere concepite per garantire che l’uso degli strumenti digitali non infranga le normative sulla privacy e sulla protezione dei dati. Inoltre, devono essere comunicate in modo trasparente ai dipendenti, assicurando che siano pienamente consapevoli delle politiche aziendali e delle eventuali restrizioni sull’uso di tali strumenti. Questo non solo contribuisce a creare un ambiente lavorativo rispettoso della privacy e della dignità dei lavoratori, ma rafforza anche la compliance aziendale alle normative vigenti.
l’obbligo dei datori di lavoro di implementare misure di sicurezza efficaci per salvaguardare i sistemi informatici e i dati aziendali.
Queste misure sono fondamentali non solo per preservare l’integrità delle informazioni aziendali ma anche per prevenire utilizzi inappropriati che potrebbero comportare responsabilità legali, in linea con le normative vigenti sulla sicurezza dei dati personali.
l Con l’aumento del lavoro svolto al di fuori dell’ambiente d’ufficio tradizionale, specialmente in scenari di lavoro a distanza o mobile, diventa cruciale assicurare che i dipendenti siano equipaggiati con le conoscenze e le risorse necessarie per operare in modo sicuro e conforme alle politiche di sicurezza dei dati.
È quindi compito dei datori di lavoro non solo fornire gli strumenti adeguati ma anche garantire che ci sia una chiara comprensione e adesione alle politiche di sicurezza, contribuendo a creare un ambiente di lavoro sicuro e protetto sia per i dati aziendali sia per la privacy dei dipendenti.
la pratica del monitoraggio dell’uso di Internet e dei servizi di posta elettronica nei luoghi di lavoro da parte dei datori di lavoro.
Il monitoraggio può essere effettuato attraverso l’analisi dei file di log, che tracciano l’attività web, spesso mediante l’uso di server proxy o altri dispositivi di registrazione.
Questa sorveglianza può estendersi fino all’accesso ai contenuti delle email, che sono gestiti dal datore di lavoro.
Le informazioni raccolte con questi mezzi tecnologici possono contenere dati personali sensibili dei lavoratori o di altre persone identificabili. Questi dati possono rivelare dettagli non solo inerenti all’ambito professionale ma anche alla sfera personale e privata degli individui.
Come evidenziato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, la distinzione tra vita lavorativa e vita privata può diventare sfumata nel contesto del trattamento dei dati personali.
Questo sottolinea l’importanza di bilanciare le esigenze del datore di lavoro di proteggere i propri interessi aziendali con i diritti alla privacy dei lavoratori. È fondamentale che ogni forma di monitoraggio sia condotta nel rispetto delle normative vigenti sulla protezione dei dati, come il GDPR, e che sia giustificata da legittime esigenze aziendali, proporzionata e trasparente nei confronti dei lavoratori.
I diritti e le libertà fondamentali dei lavoratori all’interno del posto di lavoro,
In risposta all’incremento del lavoro online e alle nuove forme di comunicazione, alcuni datori di lavoro stanno implementando politiche che permettono spazi per appunti privati o consentono un uso limitato delle tecnologie aziendali per scopi personali, nel tentativo di mantenere un equilibrio tra la vita lavorativa e quella privata.
Inoltre, il trattamento dei dati personali deve essere gestito con grande attenzione e rispetto, seguendo regole ben definite. Un principio chiave è quello della necessità, che prescrive l’utilizzo del minor numero possibile di dati personali e solo quelli indispensabili per conseguire gli obiettivi prefissati.
Questo principio riflette il concetto di minimizzazione dei dati, che è un aspetto fondamentale della normativa sulla protezione dei dati, come il GDPR. Tale approccio è essenziale per garantire che i diritti alla privacy dei lavoratori siano rispettati e tutelati in un mondo sempre più digitale e connesso.
I dati personali dovrebbero essere utilizzati esclusivamente per finalità chiare, specifiche e legittime. Viene richiesto ai datori di lavoro di adottare un approccio non invasivo e di limitare la raccolta dei dati a ciò che è strettamente necessario. Inoltre solo il personale autorizzato dovrebbe eseguire attività di monitoraggio, focalizzandosi su aree a rischio e operando nel pieno rispetto delle leggi sulla privacy e del diritto alla segretezza delle comunicazioni.
Il principio di correttezza impone che qualsiasi uso dei dati sia trasparente.
Le normative vigenti, come quelle delineate nello Statuto dei lavoratori e altre leggi relative all’uso di apparecchiature con schermi, proibiscono il monitoraggio occulti dei dipendenti. Queste disposizioni legali sono state stabilite per proteggere la privacy dei lavoratori e per assicurare che siano pienamente informati di qualsiasi forma di sorveglianza a cui sono soggetti durante l’orario di lavoro.
Gli obblighi del datore di lavoro
VI è il dovere dei datori di lavoro di fornire ai propri dipendenti spiegazioni dettagliate e specifiche sull’uso degli strumenti di lavoro e sulle politiche di monitoraggio. Questa comunicazione deve avvenire nel rispetto delle norme che impongono l’informazione e la consultazione dei rappresentanti sindacali, garantendo che i lavoratori siano pienamente consapevoli di come e in che misura i loro dati vengono trattati.
In un’azienda più grande, ad esempio, potrebbero essere necessari canali di comunicazione formali e strutturati, mentre in un’impresa più piccola, la condivisione di informazioni può avvenire più informalmente a causa della maggiore vicinanza tra i dipendenti. In ogni caso, è cruciale che tutte le informazioni relative al trattamento dei dati personali siano trasmesse in modo chiaro e accessibile, consentendo ai lavoratori di comprendere le pratiche aziendali e di esercitare i loro diritti in materia di privacy.
Pertanto, i datori di lavoro sono tenuti a spiegare in modo dettagliato e specifico come vengono utilizzati gli strumenti di lavoro e se, come e in che misura sono condotti dei controlli. Questo deve essere fatto rispettando le regole che richiedono di informare e consultare i sindacati.
Il datore di lavoro può usare diversi metodi per comunicare le regole sull’uso dei dati personali, a seconda del tipo e della complessità del lavoro svolto.
La raccomandazione per i datori di lavoro è quella di redigere un regolamento interno che regoli l’uso degli strumenti di lavoro e la gestione dei dati personali.
Questo documento dovrebbe essere scritto in termini chiari e precisi, evitando formulazioni ambigue che potrebbero causare incertezze o fraintendimenti. Una comunicazione efficace del regolamento ai dipendenti è fondamentale e può avvenire attraverso vari canali, come la rete interna aziendale, annunci nei luoghi di lavoro, o metodi analoghi a quelli descritti nell’articolo 7 dello Statuto dei lavoratori, che disciplina le modalità di affissione delle comunicazioni aziendali.
È essenziale che il regolamento sia non solo ben comunicato ma anche tenuto aggiornato per riflettere qualsiasi cambiamento nelle leggi sulla privacy, nelle tecnologie o nelle pratiche aziendali.
Mantenere il regolamento attuale assicura che sia i lavoratori che i datori di lavoro siano consapevoli delle loro responsabilità e dei loro diritti in relazione al trattamento dei dati personali sul posto di lavoro.
È loro compito non solo creare e divulgare una politica interna che delinei l’uso appropriato degli strumenti di lavoro e i controlli previsti, ma anche informare i dipendenti in anticipo riguardo queste politiche, conformemente a quanto stabilito dall’articolo 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali.
Questo obbligo di informazione garantisce che i lavoratori siano consapevoli di qualsiasi trattamento dei loro dati personali che li riguarda, permettendo loro di esercitare i propri diritti in materia di privacy.
La trasparenza e la comunicazione preventiva sono fondamentali per costruire un ambiente di lavoro rispettoso delle normative sulla protezione dei dati e della privacy dei lavoratori.
Un datore di lavoro può legittimamente trattare i dati personali dei dipendenti, sottolineando che tali azioni devono essere strettamente legate alle necessità aziendali come l’organizzazione, la produzione o la sicurezza sul lavoro.
Inoltre, il trattamento dei dati può essere giustificato quando è necessario per l’esercizio di un diritto in ambito legale.
Vi è l’obbligo per i datori di lavoro di fornire informazioni chiare e dettagliate sull’utilizzo dei dati personali dei dipendenti. Devono specificare le modalità di trattamento dei dati e indicare chiaramente la persona o il reparto all’interno dell’organizzazione a cui i lavoratori possono rivolgersi per esercitare i loro diritti in materia di dati personali.
Il trattamento dei dati deve avvnire per scopi chiari, espliciti e legittimi, come delineato dall’articolo 11, comma 1, lettera b) del Codice della privacy. In base a questo principio, i datori di lavoro hanno il diritto di controllare che il lavoro sia svolto correttamente e che gli strumenti forniti siano utilizzati in modo appropriato.
Questo diritto di verifica è supportato dagli articoli 2086, 2087 e 2104 del codice civile, che stabiliscono le responsabilità dei datori di lavoro nel garantire l’efficienza e la sicurezza nel posto di lavoro, nonché l’uso corretto delle attrezzature fornite ai lavoratori.
La politica dovrebbe stabilire chiaramente quali comportamenti sono considerati inaccettabili, come il download di software o file non autorizzati, e le modalità consentite per l’uso personale di tali strumenti, che potrebbero essere limitate a determinate postazioni o orari.
Inoltre, la politica aziendale deve delineare quali dati vengono raccolti e conservati, come i log di navigazione, chi ha accesso a questi dati e per quanto tempo alcuni dati possono essere conservati. È fondamentale che le procedure di controllo da parte del datore di lavoro siano trasparenti, legali e giustificate, e che le conseguenze disciplinari per l’uso improprio siano chiare per i dipendenti.
La politica dovrebbe anche descrivere le procedure per garantire la continuità del lavoro, come l’utilizzo di risposte automatiche via email in assenza del dipendente, e può includere disposizioni per l’uso personale dei mezzi aziendali con eventuali costi a carico del lavoratore. Infine, è essenziale che la politica aziendale includa misure per la protezione del segreto professionale e regole interne per la sicurezza dei dati e dei sistemi informatici.
l’obbligo per i datori di lavoro di rispettare la libertà e la dignità dei lavoratori quando esercitano il loro diritto di sorveglianza.
In particolare, viene richiamata l’attenzione sulla normativa che vieta l’uso di dispositivi atti a monitorare a distanza l’attività dei lavoratori, come stabilito dall’articolo 4, primo comma, della legge n. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori). Questa disposizione si applica anche ai software e agli hardware utilizzati per controllare l’uso dei sistemi di comunicazione elettronica.
Le linee guida chiariscono che qualsiasi trattamento di dati personali derivante dall’uso di dispositivi di controllo a distanza è considerato illegale, a prescindere dalla legalità dell’installazione di tali dispositivi. Questa affermazione vale anche nel caso in cui i lavoratori siano informati dell’esistenza di tali controlli. Viene poi sottolineato che non è permesso l’uso di sistemi hardware per il monitoraggio a distanza).
La legge vieta il monitoraggio sia dell’attività lavorativa che delle azioni personali dei lavoratori sul posto di lavoro, e stabilisce che i dati ottenuti tramite metodi illeciti non sono ammissibili in sede legale.
I datori di lavoro possono, tuttavia, utilizzare sistemi informatici per monitorare aspetti legati alla produzione, all’organizzazione o alla sicurezza del lavoro. Tale monitoraggio, definito “controllo preterintenzionale”, può incidentalmente comportare il trattamento di dati personali dei lavoratori, anche se avviene in modo sporadico. Affinché questo sia legale, è necessario che siano state seguite le procedure corrette di informazione e consultazione dei lavoratori e dei sindacati, soprattutto in relazione all’introduzione o modifica di sistemi automatizzati di raccolta dati o di tecnologie di monitoraggio.
Infine, il principio di necessità richiede che il datore di lavoro adotti misure appropriate per prevenire l’uso improprio dei dati. Questo include la minimizzazione dell’uso dei dati personali dei lavoratori, come sancito dagli articoli 3 e 11 del Codice della privacy, privilegiando la prevenzione rispetto alle azioni correttive post-evento.
I consigli da seguire
Da un punto di vista organizzativo, è quindi consigliabile che:” È imperativo che i datori di lavoro limitino la revisione o la registrazione dei messaggi di posta elettronica dei dipendenti, nonché i dati ad essi correlati, al minimo indispensabile per assicurare un’adeguata gestione del servizio di messaggistica.
È altresì vietato copiare o salvare sistematicamente le pagine web visitate dai lavoratori, registrare le sequenze di tasti digitate o adottare qualsiasi dispositivo analogo per il tracciamento delle attività dei dipendenti.
Inoltre, è considerato inopportuno effettuare analisi clandestine sui dispositivi elettronici, come i computer portatili, che sono stati forniti ai dipendenti per scopi lavorativi. Queste pratiche devono essere evitate per garantire il rispetto della privacy dei dipendenti e per conformarsi alle normative sulla protezione dei dati personali.
Prima dell’installazione di qualsiasi apparecchiatura capace di monitoraggio a distanza o di trattamento dei dati personali nel contesto lavorativo è essenziale considerare l’impatto che tali strumenti possono avere sui diritti dei lavoratori. P
rima dell’implementazione, è necessario stabilire chiaramente quali categorie di personale saranno autorizzate ad utilizzare la posta elettronica e ad accedere a Internet, definendo criteri precisi per prevenire abusi.
È inoltre cruciale pianificare strategicamente la disposizione delle postazioni di lavoro per ridurre al minimo le possibilità di utilizzo improprio. Questo include la considerazione della visibilità degli schermi e l’accessibilità ai sistemi informatici, assicurando che siano in linea con le politiche aziendali e le normative sulla privacy.
La trasparenza e il rispetto dei diritti dei lavoratori sono fondamentali in ogni fase del processo.
E’ imperativo implementare misure adeguate per mitigare il rischio di un uso improprio di Internet sul posto di lavoro.
Questo include la navigazione in siti non attinenti all’ambiente lavorativo, nonché l’upload e il download di file o l’uso di servizi online per fini di intrattenimento o non correlati alle mansioni lavorative.
L’adozione di tali azioni preventive è cruciale per ridurre la necessità di controlli retroattivi sulle attività dei dipendenti, che possono essere invasivi e potenzialmente dannosi per il clima aziendale.
Le misure adottate dovrebbero essere personalizzate in base alle esigenze specifiche dell’ambiente produttivo e ai vari ruoli professionali presenti all’interno dell’organizzazione. La definizione di politiche chiare e la loro comunicazione efficace ai dipendenti sono strategie chiave per promuovere un utilizzo responsabile delle risorse informatiche e per salvaguardare sia gli interessi aziendali che la privacy dei lavoratori.
Il controllo sui siti da consultare
Per assicurare l’equilibrio tra l’efficienza lavorativa e la protezione della privacy dei dipendenti, è cruciale che i datori di lavoro adottino un sistema di classificazione dei siti web, organizzandoli in categorie che riflettano la loro rilevanza per le attività lavorative.
L’implementazione di filtri e sistemi che limitano l’accesso a contenuti non lavorativi, come l’upload su siti non autorizzati o il download di file di grandi dimensioni o tipologie specifiche, può prevenire l’uso inappropriato delle risorse aziendali.
I dati raccolti dovrebbero essere trattati in forma anonima o aggregata per evitare l’identificazione diretta degli utenti, ad esempio attraverso l’analisi collettiva dei file di log del traffico web o per gruppi di lavoratori.
La conservazione dei dati deve essere circoscritta ai soli fini organizzativi, produttivi e di sicurezza, rispettando i principi di pertinenza e non eccedenza. Queste misure sono indispensabili per garantire la conformità alle normative sulla segretezza della corrispondenza e la tutela della vita privata dei lavoratori.
Nel condurre verifiche sull’uso di strumenti elettronici in ambito lavorativo, è imprescindibile evitare ogni forma di interferenza non giustificata con i diritti e le libertà fondamentali dei lavoratori, così come con la privacy delle comunicazioni elettroniche di soggetti terzi.
Qualsiasi controllo deve essere rigorosamente circoscritto ai principi di pertinenza e di non eccedenza: i dati raccolti devono essere strettamente necessari e pertinenti agli obiettivi del controllo, senza eccedere quanto indispensabile per la sua realizzazione.
In caso di eventi dannosi o situazioni di rischio non mitigabili con misure tecniche preventive, il datore di lavoro ha la facoltà di attuare verifiche specifiche per rilevare attività anomale.
Ove possibile, si dovrebbe privilegiare l’analisi di dati aggregati che forniscono una visione collettiva sull’operato dell’intera organizzazione o di specifici reparti, al fine di minimizzare l’impatto sui singoli individui e preservare la loro privacy.
Qualora un controllo anonimo evidenziasse un utilizzo inusuale degli strumenti aziendali, la risposta adeguata potrebbe consistere nell’emettere un avviso collettivo che metta in luce l’anomalia e che inviti i dipendenti a aderire scrupolosamente ai compiti e alle direttive loro affidati. Questo avviso può essere circoscritto esclusivamente al personale dell’area o del reparto in cui l’irregolarità è stata rilevata. Se non emergono ulteriori anomalie, non si rende di norma necessario procedere con controlli individualizzati.
I controlli sull’uso degli strumenti elettronici da parte dei dipendenti non devono essere né prolungati nel tempo, né costanti, né indiscriminati.
È essenziale che i software siano configurati per cancellare automaticamente i dati personali legati all’utilizzo di Internet e al traffico dati, ad esempio mediante la sovrascrittura dei file di log, a meno che non vi sia una necessità di conservazione giustificata da esigenze tecniche o di sicurezza.
La conservazione temporanea di tali dati deve essere giustificata da finalità precise e limitata alla durata indispensabile per il conseguimento di tali finalità, come delineato dall’articolo 11, comma 1, lettera e), del Codice della privacy.
L’ampliamento dei termini di conservazione dei dati personali rappresenta una misura eccezionale, che può essere attuata unicamente in circostanze particolari.
In questi casi, il trattamento dei dati, inclusi quelli sensibili, deve conformarsi alle disposizioni delle autorizzazioni generali n. 1/2005 e n. 5/2005 emanate dal Garante per la protezione dei dati personali.
È fondamentale che tale trattamento sia limitato esclusivamente alle informazioni indispensabili per scopi di sicurezza specifici e definiti preventivamente. Inoltre, il trattamento deve avvenire attraverso procedure e strutture organizzative che garantiscano la coerenza con gli obblighi, i compiti e gli scopi che sono stati esplicitamente determinati in precedenza.
I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici sono autorizzati a trattare dati personali non sensibili, rispettando specifiche condizioni delineate nell’articolo 4, comma 2, dello Statuto dei lavoratori.
Tale trattamento è permesso se:
a) è indispensabile per esercitare un diritto in ambito giudiziario, come indicato dall’articolo 24, comma 1, lettera f, del Codice della privacy;
b) il lavoratore ha espresso un consenso esplicito e informato;
c) anche in assenza di consenso, se esiste un interesse legittimo al trattamento dei dati che prevale sugli interessi o i diritti e le libertà fondamentali del lavoratore, in base a un’attenta valutazione di bilanciamento degli interessi, come specificato dall’articolo 24, comma 1, lettera g, del Codice della privacy.
Nell’ambito della valutazione del bilanciamento degli interessi prevista dallo Statuto dei lavoratori, si considerano le disposizioni relative ai controlli a distanza “indiretti”, che non necessitano del consenso dei lavoratori ma richiedono un’intesa con le rappresentanze sindacali o, in mancanza, l’autorizzazione da parte di un organo competente del Ministero del Lavoro.
Questo tipo di bilanciamento trova applicazione in circostanze di specifica necessità tecnica o di sicurezza, quando i dati sono indispensabili per l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria, o per adempiere a richieste dell’autorità giudiziaria o delle forze dell’ordine.
L’aiuto dell’AI
I datori di lavoro devono esercitare la dovuta diligenza nel verificare che i software di gestione della posta elettronica utilizzati dai dipendenti, soprattutto quando si tratta di soluzioni cloud o as-a-service, offrano la possibilità di modificare le impostazioni predefinite. In particolare, devono assicurarsi che tali programmi permettano di evitare la raccolta non necessaria di metadati o almeno di limitare la loro conservazione ad un periodo massimo di sette giorni, prorogabili di ulteriori 48 ore sotto determinate condizioni. Questo controllo è essenziale per conformarsi alle normative sulla protezione dei dati personali e prevenire possibili violazioni che potrebbero comportare responsabilità legali.
L’intelligenza artificiale (IA) può essere un alleato prezioso per i datori di lavoro nella gestione della privacy e nella protezione dei dati personali. Ecco alcune delle modalità in cui l’IA può supportare in questo contesto:
- Automazione dei Controlli di Conformità: L’IA può essere utilizzata per automatizzare i controlli di conformità con le normative sulla privacy, come il GDPR. Attraverso algoritmi di apprendimento automatico, può esaminare grandi volumi di dati per identificare e segnalare eventuali violazioni delle politiche di privacy, riducendo il carico di lavoro manuale e aumentando l’efficienza.
- Analisi Predittiva: Con l’analisi predittiva, l’IA può prevedere potenziali violazioni della privacy prima che si verifichino, consentendo ai datori di lavoro di intervenire preventivamente. Questo può includere l’identificazione di schemi di comportamento insoliti che potrebbero suggerire una fuga di dati imminente.
- Gestione dei Metadati: L’IA può aiutare a gestire e proteggere i metadati, limitando la raccolta solo a ciò che è necessario e assicurando la cancellazione dei dati in tempi conformi alle normative. Questo è particolarmente rilevante quando si utilizzano software as-a-service o soluzioni cloud, dove i metadati possono essere raccolti in modo più pervasivo.
- Formazione e Sensibilizzazione: Strumenti basati sull’IA possono essere impiegati per formare i dipendenti sulle migliori pratiche relative alla sicurezza dei dati e alla privacy, fornendo formazione personalizzata basata sulle esigenze individuali e sulle lacune nelle conoscenze.
- Assistenza nella Valutazione d’Impatto: Per le Valutazioni di Impatto sulla Protezione dei Dati (DPIA) richieste dal GDPR, l’IA può assistere nell’analisi dei rischi, identificando e valutando i potenziali impatti delle operazioni di trattamento dati sui diritti e le libertà degli individui.
- Rispetto delle Procedure di Garanzia: L’IA può supportare nel garantire che le procedure di garanzia stabilite dalla legge siano seguite correttamente, monitorando le attività di trattamento dei dati e assicurando che siano conformi alle normative.
- Gestione del Consenso: L’IA può aiutare a gestire il consenso dei dipendenti in modo più efficiente, tracciando quali consensi sono stati dati e quali necessitano di rinnovo o modifica, in linea con le disposizioni legali.
L’intelligenza artificiale può svolgere un ruolo cruciale nella conservazione e nell’eliminazione dei dati personali, contribuendo a garantire che le aziende rispettino le normative sulla privacy, come il GDPR. Ecco come:
- Classificazione dei Dati: L’IA può classificare automaticamente i dati in base alla loro sensibilità e al periodo di conservazione legale richiesto. Questo aiuta a determinare quali dati devono essere conservati e per quanto tempo.
- Monitoraggio della Scadenza dei Dati: Gli algoritmi di IA possono monitorare le date di scadenza dei dati, inviando notifiche automatiche quando i dati stanno per raggiungere il termine di conservazione e devono essere esaminati o eliminati.
- Minimizzazione dei Dati: L’IA può identificare e suggerire la rimozione di dati non necessari o duplicati, mantenendo le banche dati snelle e conformi al principio di minimizzazione dei dati del GDPR.
- Automazione dell’Eliminazione: Una volta che i dati hanno superato il loro periodo di conservazione necessario o non sono più necessari per lo scopo per cui sono stati raccolti, l’IA può automatizzare il processo di eliminazione sicura, ad esempio sovrascrivendo i file di log o cancellando i record dai database.
- Rilevamento e Risposta alle Violazioni: In caso di violazioni dei dati, l’IA può accelerare il processo di rilevamento e fornire risposte rapide per mitigare gli effetti, compresa l’eliminazione rapida dei dati compromessi se necessario.
- Regolazione del Flusso dei Dati: L’IA può regolare il flusso dei dati personali all’interno di un’organizzazione, assicurando che i dati siano trasferiti e archiviati in conformità con le politiche di conservazione dei dati.
- Verifica della Conformità: Attraverso il machine learning, l’IA può verificare continuamente la conformità delle pratiche di conservazione dei dati con le leggi in vigore, adattandosi alle modifiche delle normative.
- Riduzione dell’Errore Umano: Automatizzando la gestione del ciclo di vita dei dati,
Conclusioni
Le aziende devono essere attente al rispetto delle normative sulla privacy, in considerazione del fatto che le autorità di controllo, sia federali che statali, stanno promuovendo una maggiore consapevolezza sull’uso etico della tecnologia e dell’intelligenza artificiale tra i dipendenti. Questo impegno è volto a salvaguardare la privacy dei lavoratori e a evitare l’impiego di tecnologie che potrebbero, anche senza intenzione, discriminare categorie di lavoratori tutelate dalla legge.
È altresì essenziale che i datori di lavoro si mantengano informati sull’evoluzione della protezione dei dati, poiché ciò influisce sul trattamento dei dati in processi quali il reclutamento e la gestione del personale. L’uso di tecnologie digitali avanzate può supportare le aziende nel rispettare il GDPR e altre normative sulla privacy, facilitando la conformità attraverso l’utilizzo di strumenti e piattaforme dedicate.
I titolari del trattamento dei dati sono tenuti a rispettare i principi generali del trattamento dei dati personali stabiliti dal GDPR, come delineato negli articoli 5, 24 e 25 del Regolamento. Questo include l’adozione di tutte le misure necessarie previste dalla normativa in materia di protezione dei dati, come specificato negli articoli 12, 13, 14, 30, 32 e 35 del Regolamento. Inoltre, devono garantire che le informazioni siano fornite in modo trasparente e chiaro agli interessati, permettendo loro di comprendere pienamente la natura del trattamento dei loro dati personali prima che questo abbia inizio.
Il principio di “accountability” (responsabilizzazione) previsto dal GDPR richiede che i titolari del trattamento siano in grado di dimostrare la conformità con i principi del regolamento, compresa la necessità di condurre una Valutazione di Impatto sulla Protezione dei Dati (DPIA) per i trattamenti che possono presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche. Questa valutazione, delineata nell’articolo 35 del GDPR, è cruciale quando si impiegano nuove tecnologie o si effettuano trattamenti che considerano la natura, l’oggetto, il contesto e le finalità del trattamento stesso.
Secondo il principio di responsabilizzazione delineato dal GDPR, spetta al titolare del trattamento valutare se le attività previste di trattamento dei dati possano presentare rischi elevati per i diritti e le libertà individuali. Questa valutazione deve considerare le tecnologie impiegate, nonché la natura, l’ambito, il contesto e gli scopi del trattamento. Se necessario, può essere richiesta una Valutazione di Impatto sulla Protezione dei Dati (DPIA), come indicato dagli articoli 35 e 36 del Regolamento, per assicurare che i rischi siano mitigati prima che il trattamento abbia inizio.
L’articolo 4, comma 2, della legge n. 300 del 20 maggio 1970 stabilisce un’eccezione alle garanzie procedurali previste dal comma 1 dello stesso articolo in relazione agli strumenti utilizzati per registrare gli accessi e le presenze dei lavoratori e per quelli impiegati dai lavoratori stessi per svolgere la loro attività lavorativa. Questa disposizione deve essere interpretata in modo restrittivo, data la possibilità di incorrere in responsabilità penali in caso di violazione delle norme. In virtù di una scelta legislativa esplicita, gli strumenti specificamente destinati alla registrazione degli accessi e delle presenze e allo svolgimento del lavoro non sono soggetti ai limiti e alle garanzie previsti per altri tipi di controllo a distanza, poiché sono considerati strumenti funzionali all’adempimento degli obblighi contrattuali di lavoro, come la verifica della presenza in servizio e l’esecuzione delle mansioni lavorative.
La raccolta e conservazione estesa di metadati, anche se giustificata da esigenze di sicurezza informatica e protezione del patrimonio aziendale, può costituire un controllo indiretto sull’attività dei lavoratori. Tale pratica richiede l’applicazione delle garanzie previste dall’articolo 4, comma 1, della legge n. 300/1970. Questo significa che, per procedere con una sorveglianza di questo tipo, è necessario seguire le procedure stabilite dalla legge, come ottenere un accordo sindacale o un’autorizzazione da parte dell’autorità pubblica competente. Inoltre, è imperativo che qualsiasi conservazione dei dati rispetti il principio di limitazione della conservazione, che impone di non trattenere i dati personali oltre il periodo necessario per i fini per cui sono stati raccolti.
Inoltre, i trattamenti di dati personali possono anche implicare la violazione del principio di “responsabilizzazione”, secondo gli articoli 5, paragrafo 1, e 24 del GDPR. Tale principio impone al titolare del trattamento non solo di rispettare i principi di protezione dei dati personali elencati nell’articolo 5, paragrafo 1, ma anche di essere in grado di dimostrare la conformità con il GDPR (articolo 5, paragrafo 2). Questo include l’adozione di adeguate misure tecniche e organizzative per garantire il rispetto della normativa sulla protezione dei dati e delle altre discipline settoriali applicabili, come specificato nell’articolo 24, paragrafo 1, del Regolamento.
Il Garante per la protezione dei dati personali ha sottolineato che il titolare del trattamento, anche quando si avvale di prodotti o servizi forniti da terzi, è responsabile di verificare la conformità di tali servizi con i principi di trattamento dei dati personali stabiliti dall’articolo 5 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR). Questo include l’adozione di misure tecniche e organizzative adeguate, nel rispetto del principio di responsabilizzazione, e l’impartizione di istruzioni precise al fornitore del servizio. Il titolare del trattamento deve, inoltre, assicurarsi che le funzioni non necessarie o non conformi alle finalità del trattamento siano disattivate e che i tempi di conservazione dei dati siano adeguatamente commisurati.
Questo approccio è cruciale in ambito lavorativo, dove è fondamentale rispettare le norme specifiche di settore. Il titolare del trattamento deve quindi operare con attenzione per non eccedere i limiti imposti dalla legge nella gestione dei dati personali.