Il 21 marzo 2023, il Tribunale di Forlì ha emesso una sentenza riguardante la clausola penale presente nella lettera di assunzione, che prevede la decorrenza del rapporto in una data successiva. La sentenza ha stabilito se tale clausola fosse legittima o meno.
In particolare, la sentenza fornisce un’opinione interessante sulla compatibilità di tale clausola con il patto di prova.
Il caso in questione riguarda un Dirigente che ha sottoscritto un contratto di assunzione con efficacia posticipata a una data successiva, nonostante fosse ancora dipendente di un’altra società. La pronuncia esamina questa situazione nel dettaglio.
Le parti hanno concordato un periodo di prova di sei mesi e una clausola penale che prevede che il Dirigente debba pagare un’ammontare pari all’indennità sostitutiva del preavviso nel caso in cui non inizi effettivamente il lavoro entro la data concordata, per motivi a lui imputabili.
E’ accaduto che il Dirigente abbia comunicato alla società la sua intenzione di rinunciare all’assunzione prima della data prevista, poiché ha deciso di rimanere alle dipendenze del suo attuale datore di lavoro.
L’azienda ha esercitato un’azione monitoria per richiedere al dirigente il pagamento di una clausola penale di oltre 50.000,00 Euro. Il dirigente ha presentato opposizione al decreto ingiuntivo dinanzi al Tribunale di Forlì per le seguenti ragioni:
la lettera di assunzione sottoscritta dalle parti non costituiva un contratto di lavoro definitivo;
la previsione del periodo di prova, la comunicazione di ‘rinuncia all’assunzione’ avrebbe dovuto essere assimilata al recesso esercitato in prova. Periodo durante il quale le parti avrebbero potuto recedere liberamente dal rapporto.
Il Tribunale di Forlì ha rigettato l’opposizione proposta dal Dirigente, affermando il seguente principio
“la “clausola di rispetto della data concordata di presa servizio” apposta nella lettera di assunzione … risulta valida ed efficace ai sensi dell’art. 1322 c.c.
Se è vero, infatti, che la disciplina del contratto di lavoro segue un regime speciale ai sensi del libro V del c.c., è pur vero che anche in questa materia rimane vigente il principio di autonomia contrattuale delle parti, così come stabilito all’art. 1322 c.c.
Dispositivo dell’art. 1322 Codice Civile
Le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge e dalle norme corporative.
Le parti possono anche concludere contratti che non appartengano ai tipi aventi una disciplina particolare [1323], purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico.
Nel caso di specie, la clausola che stabilisce il pagamento di una penale e la risoluzione del contratto stabilito tra le parti qualora il ricorrente non prenda servizio alla data stabilita, è chiara espressione della relativa autonomia contrattuale”.
Il Tribunale ha chiarito che quando la data di assunzione è posticipata nei contratti di lavoro, la costituzione del rapporto viene rinviata a un momento successivo, ma il resto del contratto rimane comunque valido. In questo contesto, la clausola penale prevista nel contratto è compatibile con la previsione di un patto di prova, poiché le due clausole hanno scopi differenti e mirano a proteggere fasi distinte del rapporto di lavoro.
La previsione dell’applicazione di una penale si riferisce a un momento precedente alla costituzione effettiva del rapporto di lavoro. Questa disposizione mira a proteggere l’interesse della società nell’assumere il dipendente e nel ricevere un risarcimento forfettario nel caso in cui il dipendente non rispetti l’impegno di iniziare il lavoro alla data concordata.
Il patto di prova è un accordo che ha lo scopo di valutare la convenienza reciproca del contratto tra le parti coinvolte.
Affinché sia possibile richiedere la risoluzione del contratto durante il periodo di prova, come previsto dall’articolo 2096 del codice civile, è necessario che il rapporto di lavoro sia stato effettivamente instaurato e che le parti abbiano concordato e effettuato l’esperimento previsto dal patto di prova.
Se, invece, si comunica la volontà di non iniziare la prestazione lavorativa prima della data di efficacia dell’assunzione e prima che il rapporto di lavoro sia costituito, tale comunicazione non può essere considerata come una rescissione durante il rapporto di lavoro o durante il periodo di prova. Di conseguenza, il lavoratore sarà tenuto a risarcire eventuali danni previsti nel contratto tra le parti.
E’ noto che la ricerca di personale specializzato se di alto rango – quale è quello di un Dirigente- comporta onerosi costi, in particolare laddove ci si serva di società specializzate (i c.d. Head Hunter).
Pertanto, è opportuno che le imprese si tutelino rispetto ad improvvisi ripensamenti inserendo una clausola penale nelle lettere di assunzione laddove la decorrenza del rapporto di lavoro è differita ad un momento successivo.
Tale clausola potrà prevedere che qualora il prestatore, «per motivi a lui imputabili», non prenda servizio entro la data concordata di inizio del rapporto di lavoro, dovrà versare un risarcimento dell’importo che le parti avranno stabilito, dovendo sul punto evidenziare la possibilità della riduzione della penale da parte del Giudice.
Nella lettera di assunzione dove si posticipa la data di decorrenza del rapporto a un momento futuro, la funzione della penale è quella di proteggere l’affidamento del datore di lavoro sul rispetto dell’effettivo inizio della prestazione del dirigente.
“Clausola penale: tra libertà di determinazione e potere di riduzione”
La libertà delle parti di stabilire la clausola penale è soggetta a due limiti.
Il primo limite è imposto dall’art. 1229 del Codice Civile italiano, che vieta di fissare una somma troppo bassa al fine di esonerare il debitore dalla responsabilità per dolo o colpa grave.
Nell’ipotesi in cui l’ammontare della penale si dimostri irrisorio non è previsto alcun aumento officioso in sede giudiziale, giacché il magistrato, nel rispetto del dettato normativo, potrebbe incorrere nel divieto di cui all’art. 112 c.p.c.: al creditore, pertanto, non resterà altra tutela che quella prevista nei casi di cui all’art. 1229 c.c.
Dispositivo dell’art. 1229 Codice Civile
È nullo [1419] qualsiasi patto che esclude o limita preventivamente la responsabilità del debitore [1228] per dolo o per colpa grave(1).
È nullo altresì qualsiasi patto preventivo di esonero o di limitazione di responsabilità per i casi in cui il fatto del debitore e dei suoi ausiliari [1228] costituisca violazione di obblighi derivanti da norme di ordine pubblico
La seconda trova la sua ragione nel dettato dell’art. 1384 c.c. in base al quale il giudice ha il potere di ridurre la penale «se l’obbligazione principale è stata eseguita in parte» ovvero se il suo «ammontare è manifestamente eccessivo».
Dispositivo dell’art. 1384 Codice Civile
La penale può essere diminuita equamente dal giudice, se l’obbligazione principale è stata eseguita in parte ovvero se l’ammontare della penale è manifestamente eccessivo, avuto sempre riguardo all’interesse che il creditore aveva all’adempimento.
Secondo l’articolo 1384 del codice civile, l’autorità giudiziaria ha il potere di ridurre la sanzione se l’obbligazione principale è stata eseguita solo in parte o se l’importo della somma preventivamente liquidata è chiaramente eccessivo.
Il Giudice, nell’esercitare il proprio potere, deve considerare l’interesse del creditore per quanto riguarda l’adempimento del debito, tenendo conto della posizione reciproca delle parti al momento in cui il rapporto obbligatorio è stato costituito. In altre parole, il giudice deve valutare attentamente la situazione di entrambe le parti e l’importanza dell’adempimento del debito per il creditore prima di prendere una decisione.
La giurisprudenza della Suprema Corte riconosce che l’intervento esterno sulla clausola penale è giustificato dall’interesse del debitore e dall’interesse generale dell’ordinamento a garantire l’equità delle transazioni commerciali.
In altre parole, la clausola penale può essere soggetta a revisione se il suo contenuto risulta eccessivamente oneroso o iniquo per una delle parti coinvolte nell’accordo.
Sulla base di tale premessa, la rinuncia del debitore ad una riduzione della penale, che risulti manifestamente iniqua, è stata considerata inefficace.
Sotto altro profilo non sussiste un’uniformità di indirizzo nella giurisprudenza della Corte di Cassazione in ordine ai presupposti dell’intervento equitativo.
Si è stabilito che, secondo una recente ordinanza della Cassazione civile, il giudice ha il potere di ridurre una penale eccessiva, anche se le parti hanno concordato che non fosse riducibile. Questo intervento giudiziale è giustificato perché il giudice ha il compito di proteggere e ripristinare l’equilibrio contrattuale che sarebbe altrimenti compromesso da una clausola penale troppo onerosa e di controllare l’esercizio dell’autonomia contrattuale al fine di correggere la volontà delle parti e giungere ad un accordo equo.
L’operatività della penale per l’inadempimento o per il ritardo non è legata ai presupposti di un termine essenziale ex art. 1457 c.c.
La giurisprudenza di merito ha chiarito che, in ambito contrattuale, la pattuizione di una clausola penale è compatibile con la previsione di un termine non essenziale. Ciò è dovuto alla diversa funzione e operatività che queste due tipologie di clausole rivestono nel rapporto contrattuale. Infatti, mentre il termine di adempimento riguarda il momento in cui l’obbligazione deve essere adempiuta, la clausola penale si configura solo come un mezzo rafforzativo del vincolo contrattuale, sul diverso e successivo piano degli effetti dell’eventuale inadempimento. Inoltre, essa concretizza una concordata liquidazione anticipata del danno consequenziale, indipendentemente dalla prova della sua concreta esistenza
Vessatorietà della penale
Nei rapporti B2B, qualora il testo contrattuale sia unilateralmente predisposto, la clausola penale non deve essere specificamente approvata per iscritto, ai sensi dell’art. 1341 comma 2, c.c. Con tale clausola, infatti, i contraenti disciplinano gli effetti dell’inadempimento e, quindi, non introducono limitazioni all’esercizio della tutela processuale della parte, bensì limitazioni di natura sostanziale che derivano dal contenuto del contratto.
Inoltre, l’elencazione delle clausole vessatorie operata dalla lettera dell’art. 1341 comma 2, c.c. deve essere considerata tassativa: non v’è spazio, neanche a mezzo di interpretazione estensiva, per ricomprendervi anche la clausola penale.
Considerazioni conclusive
Il giudice, per esercitare il potere di riduzione della penale, deve considerare l’interesse della parte all’adempimento della prestazione cui ha diritto, tenendo conto delle ripercussioni dell’inadempimento sull’equilibrio delle prestazioni e della sua effettiva incidenza sulla situazione contrattuale concreta.
Le circostanze come l’accordo delle parti sull’irriducibilità della penale o la definizione di equità della penale stessa non vincolano il giudice nell’esercizio del suo potere di riduzione della penale, che può essere esercitato d’ufficio.