In caso di evidente sproporzione tra la sanzione comminata e la condotta contestata, è necessario garantire la tutela risarcitoria quando la condotta stessa non rientra in nessuna delle fattispecie per cui i contratti collettivi o i codici disciplinari prevedono l’imposizione di una sanzione conservativa. Invece, è necessario garantire la tutela reintegratoria se il fatto contestato e accertato è previsto da una norma negoziale vincolante e punito con una sanzione conservativa.
Questo è quanto stabilito dall’articolo 18, comma quinto, della legge 300/70, che prevede il difetto di proporzionalità tra le “altre ipotesi”.
Cass. Sez. Lav. 26 settembre 2023, n. 27353 – Pres. Doronzo; Rel. Caso; Ric. I.L. S.p.A.; Controric. D.Z.
La Corte d’appello di Taranto confermava la sentenza del giudice di primo grado che, in parziale accoglimento dell’impugnativa del licenziamento irrogato al lavoratore per furto di beni aziendali, aveva ritenuto il licenziamento non proporzionato e condannato la società datrice di lavoro, ai sensi dell’art. 18, comma 5, St. Lav., al pagamento di 15 mensilità della retribuzione globale di fatto.
In particolare, la Corte d’appello evidenziava la correttezza della valutazione del Tribunale in merito alla proporzionalità del licenziamento, tenuto conto dell’esiguo valore della merce rubata (una forma di caciotta Brigante del peso di 2 kg. e un trancio di prosciutto da gr. 500) «e delle altre circostanze evidenziate».
Avverso tale decisione proponevano ricorso entrambe le parti.
La Corte di cassazione dapprima ribadisce la propria interpretazione in merito ai rimedi in caso di licenziamento illegittimo previsti dall’art. 18 Stat. Lav.
In particolare, ricorda che il rimedio della reintegrazione (art. 18, comma 4 Stat. Lav.) trova applicazione, con riferimento alla proporzionalità della sanzione rispetto al fatto contestato ed accertato «solamente nell’ipotesi in cui lo scollamento tra la gravità della condotta realizzata e la sanzione adottata risulti dalle previsioni dei contratti collettivi ovvero dei codici disciplinari applicabili, che ad essa facciano corrispondere una sanzione conservativa».
In tutte le altre ipotesi di accertata sproporzione tra sanzione applicata e condotta contestata trova applicazione la tutela risarcitoria (art. 18 comma 5).
Con riferimento al caso di specie, poi, la Suprema Corte evidenzia che il giudizio di proporzionalità effettuato dalla Corte territoriale non si è limitato, né avrebbe potuto, alla tenuità del valore del bene sottratto.
Infatti, correttamente, prosegue la Corte di Cassazione, è stato osservato che «non è emerso dunque chiaramente, in base allo svolgimento dei fatti, così come bene evidenziato dal giudice di primo grado, una lesione grave del vincolo fiduciario, tenuto conto che pur lavorando dal 1999, non aveva mai ricevuto contestazioni per episodi analoghi e le grandi dimensioni dell’impresa escludevano la lesione di un rapporto personale di fiducia con il datore di lavoro» e che le mansioni di magazziniere cui era addetto il lavoratore «non richiedono una particolare affidabilità e un particolare rapporto di fiducia con il datore di lavoro».
Infine, con riferimento al ricorso incidentale del lavoratore, rigetta l’interpretazione per cui la condotta del lavoratore avrebbe una connotazione illecita talmente esigua da essere praticamente irrilevante, sottolineando che, come correttamente rilevato dalla Corte d’appello di Trento, «non può invece parlarsi di insussistenza del fatto quando il fatto materiale sussiste ed è pure illecito, ossia la condotta rientra appieno nelle ipotesi sanzionate dal contratto collettivo applicabile al rapporto di lavoro ed è riprovevole sul piano morale e giuridico, in quanto violativa di una regola fondamentale del vivere civile ed è anche sanzionata penalmente».