Valida la clausola contrattuale collegata al costo sostenuto dal datore di lavoro
Nel contesto attuale del mercato del lavoro, le clausole contrattuali nei contratti di apprendistato professionalizzante stanno assumendo un ruolo sempre più rilevante. Recentemente, una sentenza del Tribunale di Roma ha confermato la validità di una clausola che prevede il recupero delle retribuzioni per i giorni di formazione in caso di recesso anticipato del lavoratore.
La sentenza (n. 1646 del 9 febbraio 2024) ha stabilito che il datore di lavoro ha il diritto di trattenere una somma pari alla retribuzione per ogni giornata di formazione impartita, se il lavoratore decide di dimettersi prima della fine del periodo formativo, salvo il caso di giusta causa. Questo principio si basa sul fatto che la formazione può essere erogata sia in aula che “on the job”, e il costo sostenuto dal datore di lavoro per questa formazione giustifica la previsione di una durata minima del rapporto di lavoro.
Il lavoratore coinvolto nella causa ha contestato la clausola, definendola vessatoria ai sensi dell’articolo 1341 del Codice civile, che richiede una specifica approvazione per iscritto delle condizioni vessatorie. Tuttavia, il Tribunale di Roma ha respinto questa interpretazione, affermando che l’ordinamento non pone limiti alla previsione di clausole di durata minima correlate al periodo di formazione. La validità del patto di stabilità si giustifica con il dispendio economico che il datore di lavoro sopporta per la formazione del dipendente.
Questa sentenza ha implicazioni significative non solo per i contratti di apprendistato, ma anche per le imprese che investono in nuove tecnologie e modelli produttivi. La previsione di una durata minima del rapporto di lavoro collegata alla formazione costituisce una leva strategica per garantire che l’investimento in formazione non vada disperso.
In Europa, le clausole di rimborso sono comuni e supportano l’investimento aziendale nella formazione dei dipendenti. Ad esempio, un documento del Cedefop discute come tali clausole siano valide anche per contratti a breve termine, purché chiaramente definite ([1]). Inoltre, le leggi italiane sul lavoro, come discusso in un articolo di Rippling, offrono un contesto utile per comprendere la validità e l’applicazione di tali clausole
In conclusione, la sentenza del Tribunale di Roma rappresenta un importante precedente per le imprese italiane, confermando la validità delle clausole contrattuali che legano la formazione dei lavoratori a un periodo minimo di stabilità del rapporto di lavoro. Questo approccio non solo protegge gli investimenti aziendali, ma assicura anche che le competenze acquisite dai lavoratori durante la formazione siano effettivamente utilizzate nell’ambito dell’azienda.