La società X S.p.A. ha licenziato una lavoratrice, LGM, ma la Corte d’Appello di Roma ha accolto il reclamo di LGM, ritenendo il licenziamento ingiustificato. La Corte ha ordinato la reintegrazione di LGM nel suo posto di lavoro e il risarcimento del danno.
La Corte ha ritenuto che non vi fosse alcun illecito disciplinare nei comportamenti di LGM contestati dalla società. Ha inoltre escluso che LGM avesse intenzionalmente evitato di eseguire le sue mansioni. Al contrario, ha rilevato che LGM aveva dimostrato impegno e diligenza nel suo lavoro.
La reintegrazione e il risarcimento sono dovuti anche nel caso in cui le performance del lavoratore licenziato non soddisfino le aspettative del datore di lavoro.
Questo perché l’accusa di aver evitato di adempiere ai propri doveri, rifiutando in sostanza il lavoro, è stata giudicata priva di fondamento.
Le email inviate dal dipendente ai suoi superiori e colleghi, presentate durante il processo, evidenziano che il dipendente ha attivamente cercato supporto per poter svolgere al meglio le sue mansioni.
La critica mossa al lavoratore dovrebbe essere attribuita più che altro alla sua scarsa produttività.
Tuttavia, è necessario tenere in considerazione la sua mancanza di esperienza con le funzioni informatiche e le problematiche tecniche incontrate con il sistema operativo.
La protezione legale è assicurata anche nel caso in cui vi sia un “inadempimento materiale” del lavoratore, purché non ci sia colpa personale.
La sentenza d’appello diventa definitiva, obbligando l’azienda a corrispondere dodici stipendi arretrati e a reintegrare la lavoratrice nel suo posto.
Non si riscontrano infrazioni disciplinari nei comportamenti che le sono stati imputati: si esclude che la dipendente abbia mostrato disinteresse o, peggio ancora, abbia rifiutato di adempiere ai compiti assegnatigli.
Il problema risiede piuttosto nella sua incapacità di svolgere il lavoro, dovuta sia all’essere stata assegnata per la prima volta a compiti che richiedono competenze informatiche specifiche, come la gestione di una piattaforma per l’e-learning, sia a causa di malfunzionamenti tecnici del sistema e del suo computer personale.
Nonostante ciò, la lavoratrice ha fatto tutto il possibile per adempiere ai suoi doveri, seguendo con diligenza il tutor assegnatole e richiedendo assistenza anche a consulenti esterni.
Quando un datore di lavoro procede al licenziamento per insufficienza di rendimento, è suo onere dimostrare che le prestazioni richieste erano ragionevolmente esigibili e che il mancato raggiungimento degli obiettivi da parte del lavoratore è ascrivibile a una significativa inosservanza degli obblighi contrattuali da parte di quest’ultimo.
La protezione legale, che include la reintegrazione nel posto di lavoro e il risarcimento, deve essere garantita anche in presenza di accuse rivolte al lavoratore.