Premessa
Sette anni dopo l’edizione del 2016, il Garante della Privacy ha pubblicato una nuova versione del vademecum “La scuola a prova di privacy”. Questo documento offre un importante strumento di consultazione per famiglie e personale scolastico, rispondendo ai dubbi più comuni sul trattamento dei dati personali nelle scuole.
Le scuole, in quanto pubbliche amministrazioni, devono rispettare due principi fondamentali che spesso entrano in conflitto: il diritto alla riservatezza da una parte, e il principio di trasparenza amministrativa dall’altra.
Nelle scuole vengono trattati dati personali riferiti in gran parte a minori, un fatto che richiede un’attenzione particolare. Il Garante della privacy ha sempre osservato con grande attenzione questa area, tanto che sul sito dell’Autorità è disponibile un’area FAQ dedicata, contenente le risposte alle domande più frequenti in materia di scuola e trattamento dei dati.
Nel 2012, il Garante ha pubblicato un vademecum intitolato “La privacy a scuola”, messo a disposizione di tutti gli istituti di ogni ordine e grado. Il documento forniva indicazioni generali in materia di tutela della privacy in ambito scolastico.
Nel 2016, è stata pubblicata una versione più aggiornata e approfondita del vademecum, “La scuola a prova di privacy”. Questa edizione conteneva una raccolta dei casi maggiormente affrontati dal Garante in tema di trattamento dati in ambito scolastico, offrendo specifici elementi di approfondimento su tematiche come temi in classe, voti, esami, pubblicazione di informazioni online e cyberbullismo.
La nuova edizione del vademecum rappresenta un importante passo avanti per la protezione della privacy nelle scuole. Con l’avvento dell’IA e l’aumento della digitalizzazione, la tutela dei dati personali diventa sempre più fondamentale. Questa guida aggiornata sarà un prezioso strumento per professori, genitori e studenti, aiutandoli a navigare nel complesso mondo della privacy scolastica.
LA SCUOLA PRIVACY
è un documento che fornisce regole e linee guida per garantire la privacy e la protezione dei dati nelle istituzioni scolastiche.
Il collegio responsabile del documento sottolinea l’importanza della trasparenza nel trattamento dei dati, vietando la comunicazione dei dati a terzi e promuovendo il diritto di accesso degli studenti.
Il vademecum è disponibile nella pagina tematica del sito del Garante dedicata al mondo della scuola: www.gpdp.it/scuola.
La Scuola Privacy”
- fornisce regole e linee guida per garantire la privacy e la protezione dei dati personali nelle istituzioni scolastiche. Ecco i principali punti del documento:
- impone a tutte le scuole l’obbligo di far conoscere agli interessati (studenti, famiglie, docenti e altro personale) come vengono trattati i loro dati personali.
- impone che Il trattamento dei dati personali nelle istituzioni scolastiche deve essere limitato alle finalità istituzionali necessarie per assicurare il diritto all’istruzione e alla formazione attraverso l’erogazione dell’attività didattica.
- copre argomenti come l’iscrizione a scuole e asili, i voti e gli esami, le comunicazioni scolastiche, la gestione del servizio mensa e la transizione dalla scuola al lavoro.
- affronta temi come il cyberbullismo, l’uso degli smartphone e dei tablet, la videosorveglianza e la pubblicazione online dei dati degli studenti.
- sottolinea l’importanza della trasparenza nel trattamento dei dati, vietando la comunicazione dei dati a terzi e promuovendo il diritto di accesso degli studenti.
- tiene conto delle novità introdotte dal Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali (GDPR) e dell’evoluzione normativa applicabile al contesto educativo e formativo.
- presenta anche alcune indicazioni e suggerimenti su come aiutare i più giovani a tutelarsi di fronte ai rischi connessi allo sviluppo del mondo digitale.
La Scuola a Prova di Privacy: Nuove Linee Guida del Garante per la Protezione dei Dati Personali
1. Introduzione
Il sistema educativo, dalla scuola dell’infanzia all’università, è una risorsa fondamentale per il nostro Paese. Allo stesso tempo, l’innovazione tecnologica sta rivoluzionando i processi formativi, rendendo necessario un costante aggiornamento delle norme sulla privacy.
2. Il Ruolo del Garante
Il Garante per la protezione dei dati personali ha il compito di supportare e affiancare le istituzioni scolastiche, le famiglie, gli studenti e i docenti nella loro attività quotidiana. Per questo motivo, ha deciso di pubblicare una versione aggiornata del documento di indirizzo “La scuola a prova di privacy”.
3. Aggiornamenti al Documento
Il nuovo documento tiene conto delle novità introdotte dal Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali (GDPR) e dell’evoluzione normativa applicabile al contesto educativo e formativo. Inoltre, raccoglie i casi affrontati dal Garante con maggiore frequenza, fornendo elementi di riflessione e approfondimento.
4. Obiettivi del Vademecum
Il vademecum mira a chiarire dubbi o fraintendimenti legati al trattamento dei dati nelle istituzioni scolastiche. Fornisce indicazioni su come aiutare i più giovani a tutelarsi di fronte ai rischi connessi allo sviluppo del mondo digitale.
5. Strumento di Orientamento
Sebbene non sostituisca l’attività di indirizzo e i poteri correttivi del Garante, la guida offre un utile strumento per orientare le scelte delle scuole e per assicurare la più ampia protezione dei dati delle persone che crescono, studiano e lavorano nel mondo scolastico.
6. Obbligo di Informazione
Tutte le scuole hanno l’obbligo di informare gli “interessati” (studenti, famiglie, docenti e altro personale) su come vengono trattati i loro dati personali. L’informativa deve essere scritta in un linguaggio facilmente comprensibile, anche per i minori, e deve contenere gli elementi essenziali del trattamento dei dati.
7. Finalità del Trattamento
Le finalità del trattamento dei dati devono essere limitate esclusivamente al perseguimento delle funzioni istituzionali necessarie per assicurare il diritto all’istruzione e alla formazione attraverso l’erogazione dell’attività didattica.
8. Trattamento dei Dati nelle Istituzioni Scolastiche
Il Regolamento e il Codice non prevedono un regime differenziato basato sulla natura pubblica o privata della scuola che tratta i dati per finalità di istruzione e formazione, rilascio di titoli di studio aventi valore legale, o connessi allo svolgimento di attività comunque soggette alla vigilanza del Ministero.
9. Ruolo Generale
Pertanto, tutte le scuole possono trattare i dati personali degli studenti, anche relativi a categorie particolari, funzionali all’attività didattica e formativa, per il perseguimento di specifiche finalità istituzionali quando espressamente previsto dalla normativa di settore.
Basi giuridiche quali, il consenso e/o il contratto, possono trovare invece applicazione per attività, non strettamente connesse a quelle didattiche o non previste dall’ordinamento scolastico se poste in essere da scuole private (ad es. per l’erogazione di corsi di musica, lezioni di lingua straniera o attività sportive, teatrali non previste dal curricolo scolastico).
10. Chi Tratta i Dati a Scuola?
All’interno della scuola, il titolare del trattamento è il dirigente scolastico, in quanto legale rappresentante.
Questo prende decisioni sulle attività di trattamento da intraprendere e sulle modalità attraverso cui queste verranno svolte mediante il personale amministrativo e/o docente. Tale personale è quindi autorizzato a trattare i dati nell’ambito delle attività didattiche o amministrative.
11. Trattamento dei Dati Personali nelle Scuole: Categorie Particolari e Dati Relativi
a. Origini Razziali ed Etniche
Le scuole possono trattare i dati che rivelano le origini razziali ed etniche degli alunni per favorire l’integrazione degli studenti stranieri. Tali informazioni possono essere desumibili dai nominativi o dai dati anagrafici degli alunni.
b. Convinzioni Religiose
Gli istituti scolastici possono utilizzare i dati che rivelano le convinzioni religiose degli studenti per garantire la libertà di culto e per la fruizione dell’insegnamento della religione cattolica o delle attività alternative a tale insegnamento.
c. Stato di Salute
I dati relativi allo stato di salute degli alunni possono essere trattati per l’adozione di specifiche misure di sostegno o strumenti di ausilio per gli alunni con disabilità, con disturbi specifici di apprendimento o con Bisogni Educativi Speciali.
Questi dati possono anche essere utilizzati per la gestione delle assenze per malattia, per l’insegnamento domiciliare e ospedaliero a favore degli alunni affetti da gravi patologie, per la partecipazione alle attività sportive, alle visite guidate e ai viaggi di istruzione, e in presenza di un regime alimentare differenziato dovuto a intolleranze, allergie o specifiche patologie.
d. Opinioni Politiche
Le opinioni politiche degli studenti possono essere trattate dalla scuola esclusivamente per garantire la costituzione e il funzionamento degli organismi di rappresentanza, come le consulte e le associazioni degli studenti e dei genitori.
e. Dati Personali Relativi a Condanne Penali e Reati
I dati personali relativi a condanne penali e reati possono essere trattati dalle scuole per assicurare il diritto allo studio anche a soggetti sottoposti a regime di detenzione o di protezione, come i testimoni di giustizia.
12 Trattamento dei Dati Personali nelle Scuole: Sostegno del Rapporto di Lavoro
a. Dirigenti, Docenti e Personale ATA
Sono soggetti interessati in quanto lavoratori cui si riferiscono i dati personali, anche relativi a categorie particolari. La scuola tratta tali dati per la gestione del rapporto di lavoro nel rispetto delle norme di settore.
b. Gestione del Rapporto di Lavoro
Le procedure di assunzione, l’adempimento degli obblighi di legge (come gli specifici obblighi di comunicazione alle autorità previdenziali o assicurative), la gestione delle assenze, i procedimenti disciplinari, i procedimenti valutativi, gli adempimenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e quelli necessari alla cessazione del rapporto sono tutte finalità per le quali la scuola tratta i dati personali dei lavoratori.
c. Rispetto delle Norme di Settore
Quando la scuola agisce come datore di lavoro, tratta i dati nel rispetto delle norme di settore e per adempiere a obblighi o compiti previsti dalla legge. Il consenso del lavoratore non può costituire, di regola, un valido presupposto su cui fondare il trattamento, considerando lo squilibrio tra le parti del rapporto.
d. Garanzie e Misure di Tutela
Il Garante ha stabilito specifiche garanzie e misure a tutela della riservatezza e della libertà dei lavoratori in relazione al trattamento delle categorie particolari di dati nel contesto lavorativo.
e. Dati Delicati e Rischi Discriminatori
Tali dati sono particolarmente delicati e possono comportare il rischio di conseguenze discriminatorie. Pertanto, solo in casi tassativi e in presenza di particolari cautele, il datore di lavoro può trattare informazioni relative ad esempio alle convinzioni religiose o all’adesione a sindacati.
f. Tutela della Sfera Privata del Dipendente
Come per tutti gli altri ambiti lavorativi, sono vietate indagini o trattamenti di dati personali che non siano pertinenti rispetto alla mansione e all’attività lavorativa svolta, a tutela della sfera privata del dipendente.
13 Trattamento dei Dati Personali nelle Scuole: Prevenzione della Comunicazione e Circolazione Illecita di Informazioni
a. Misure Tecniche e Organizzative
La scuola, nel trattare i dati dei lavoratori, deve adottare misure tecniche e organizzative per prevenire la conoscibilità ingiustificata di dati personali dei propri dipendenti da parte di soggetti terzi (famiglie, studenti, OO.SS., altri soggetti).
b. Evitare la Comunicazione Illecita
L’obiettivo è evitare la comunicazione illecita di informazioni personali, ad esempio, riguardanti informazioni particolarmente delicate come lo stato di salute del lavoratore o l’assunzione di provvedimenti di carattere disciplinare o valutativo.
c. Circolazione di Dati nel Luogo di Lavoro
La scuola deve anche evitare la circolazione nell’ambiente di lavoro di dati personali riferiti ai docenti o al personale amministrativo in favore di altri dipendenti che non siano specificamente autorizzati.
4. Linee Guida
Questi principi sono stati stabiliti, fin dal 2007, nelle “Linee guida in materia di trattamento di dati personali di lavoratori per finalità di gestione del rapporto di lavoro in ambito pubblico”, del 14 giugno 2007.
5. Predisposizione dell’Orario delle Lezioni
La scuola deve prestare attenzione, anche in occasione della predisposizione dell’orario delle lezioni, a non rendere reciprocamente note a tutti i colleghi informazioni relative alle specifiche causali di assenza dal servizio, anche attraverso acronimi o sigle. Ciò soprattutto quando dalle stesse sia possibile evincere categorie particolari di dati personali (es. permessi sindacali o dati sanitari).
14. Diritto di Accesso ai Dati Personali nelle Scuole
a. Diritto di Conoscere e Rettificare
In ambito scolastico, ogni persona ha diritto di conoscere se sono conservate informazioni che la riguardano, di apprenderne il contenuto, di farle rettificare se erronee, incomplete o non aggiornate, cancellare o di opporsi al loro trattamento.
b. Esercitare i Diritti
Per esercitare questi diritti è possibile rivolgersi al “titolare del trattamento” (in genere l’istituto scolastico di riferimento) anche per il tramite del Responsabile della Protezione dei Dati (RPD).
c. Istanza Specifica
Il genitore, o l’alunno se maggiorenne, può formulare una specifica istanza per l’esercizio dei diritti utilizzando il modello disponibile sul sito web del Garante, www.gpdp.it, nella sezione “I miei diritti”.
d. In Caso di Risposta Inadeguata
Se non si ottiene risposta, o se il riscontro non risulta adeguato, è possibile rivolgersi al Garante o alla magistratura ordinaria.
e. Accesso agli Atti Amministrativi
L’accesso agli atti amministrativi non è regolato dal Codice privacy, né vigilato dal Garante per la protezione dei dati personali. Spetta alla singola amministrazione (ad es. alla scuola) valutare se esistono i presupposti normativi che permettono di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi ai soggetti con un “interesse diretto, concreto e attuale” alla conoscibilità degli atti.
f. Accesso Civico e Accesso Civico Generalizzato
L’ulteriore diritto di chiunque di accedere a dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, anche ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del decreto 33/2013 (accesso civico e accesso civico generalizzato) – per favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche – è consentito nelle forme e nei limiti di cui al d.lgs. n. 33 del 2013, come modificato dal d.lgs. n.97 del 2016.
15 Tutela innanzi al Garante
a. Violazione della Normativa
Se si verifica una violazione della normativa in materia di protezione dei dati personali, come ad esempio quando si verifica una diffusione sul sito internet della scuola dei dati personali in assenza di una idonea base giuridica, o in caso di trattamento dei dati senza aver ricevuto adeguate informazioni, la persona interessata (studente, famiglia, docente, altro personale) può rivolgersi al Garante presentando un reclamo.
b. Presentazione del Reclamo
Il reclamo può essere presentato solo dall’interessato e contiene un’indicazione dettagliata dei fatti e delle circostanze su cui si fonda, delle disposizioni che si presumono violate e delle misure richieste, gli estremi identificativi del titolare o del responsabile del trattamento.
c. Ricorso all’Autorità Giudiziaria Ordinaria
In alternativa, la persona interessata può rivolgersi all’autorità giudiziaria ordinaria.
d. Segnalazione di una Possibile Violazione
Chiunque abbia conoscenza di una possibile violazione del Regolamento o del Codice può invece presentare una segnalazione per sollecitare un controllo da parte del Garante. Tuttavia, questo non comporta necessariamente l’adozione di un provvedimento nei confronti del titolare del trattamento.
16. Iscrizione
a. Attenzione alle Informazioni Richieste
Tutti gli istituti di ogni ordine e grado, ma anche gli enti locali eventualmente competenti, devono prestare particolare attenzione alle informazioni che richiedono ai fini dell’iscrizione scolastica. Questa può essere effettuata, ad esempio, attraverso il sistema di iscrizioni online predisposto dal Ministero oppure attraverso moduli cartacei.
b. Integrazione e Adeguamento del Modulo di Iscrizione
Le istituzioni scolastiche che intendono integrare e adeguare il modulo di iscrizione per offrire agli alunni ulteriori servizi in base al proprio Piano triennale dell’offerta formativa e alle risorse disponibili non possono richiedere informazioni personali non pertinenti rispetto alla finalità di iscrizione. Ad esempio, non possono richiedere lo stato di salute dei nonni o la professione dei genitori.
c. Raccolta di Categorie Particolari di Dati Personali
Particolare attenzione deve essere prestata all’eventuale raccolta delle categorie particolari di dati personali.
Il trattamento di questi dati, oltre a dover essere espressamente previsto dalla normativa di settore, richiede infatti specifiche garanzie a tutela dei diritti degli interessati e della integrità e riservatezza dei dati. Per ulteriori dettagli, si può fare riferimento alla nota del Ministero dell’Istruzione e del merito del 30 novembre 2022.
17. Temi
a. Assegnazione di Temi Riguardanti la Sfera Personale
L’insegnante che assegna ai propri alunni lo svolgimento di temi in classe riguardanti il loro mondo personale o familiare non lede la privacy.
b. Lettura degli Elaborati in Classe
Quando gli elaborati vengono letti in classe – specialmente se riguardano argomenti delicati – è necessaria la sensibilità di ciascun insegnante per trovare il giusto equilibrio tra le esigenze didattiche e la tutela dei dati personali.
c. Obblighi di Riservatezza per il Corpo Docente
Gli obblighi di riservatezza già previsti per il corpo docente rimangono validi. Questi includono il rispetto del segreto d’ufficio e professionale, nonché l’obbligo di conservare i dati personali eventualmente contenuti nei temi degli alunni.
d. Considerazione dell’Interesse del Minore nelle Iniziative Didattiche
Nelle varie iniziative didattiche, bisogna sempre tenere in considerazione l’interesse primario del minore.
Data la particolare interazione che caratterizza la relazione e il dialogo educativo tra docente e alunni, è importante considerare le eventuali conseguenze, anche sul piano relazionale, che potrebbero derivare dalla divulgazione di informazioni personali o vicende familiari dell’alunno all’interno della classe o della comunità scolastica.
18. Protezione dei Dati e Rendimento Scolastico: Normative e Pratiche
a. Regime di Conoscibilità
Le informazioni sul rendimento scolastico e sulla pubblicazione dell’esito degli esami sono soggette ad un regime di conoscibilità stabilito dalla normativa di settore e dal Ministero.
b. Limitazioni alla Pubblicazione Online
Salvo lo specifico regime di pubblicità relativo agli esiti degli esami di Stato, non è ammessa la pubblicazione online degli esiti degli scrutini.
c. Rischi della Pubblicazione dei Voti Online
La pubblicazione dei voti online è una forma di diffusione di dati particolarmente invasiva e non conforme all’attuale quadro normativo in materia di protezione dei dati.
I voti, una volta pubblicati, rischiano di rimanere in rete per un tempo indefinito, potendo essere utilizzati da soggetti estranei alla comunità scolastica. Questo può determinare una violazione del diritto alla riservatezza degli studenti, con possibili ripercussioni sullo sviluppo della loro personalità.
d. Pubblicazione degli Esiti degli Scrutini
Gli esiti degli scrutini delle classi intermedie delle scuole secondarie di primo e di secondo grado e di ammissione agli esami di Stato del secondo ciclo di istruzione devono essere resi disponibili nell’area riservata del registro elettronico, con la sola indicazione “ammesso” o “non ammesso” alla classe successiva.
e. Accesso ai Voti Singoli
I voti riportati nelle singole discipline dall’alunno sono riportati nell’area riservata del registro elettronico, a cui può accedere esclusivamente il singolo studente o la propria famiglia con le proprie credenziali.
f. Scuole Sprovviste di Registro Elettronico
Se l’istituzione scolastica non dispone di registro elettronico, è consentita l’affissione dei tabelloni, purché non siano fornite informazioni sulle condizioni di salute degli studenti, o altri dati personali non pertinenti.
g. Riferimenti a Prove Differenziate
Le informazioni relative alle “prove differenziate” sostenute dagli studenti portatori di handicap o con disturbi specifici di apprendimento (DSA) non devono essere inserite nei tabelloni, ma indicate solamente nell’attestazione da rilasciare allo studente.
19. Rispetto della Privacy e Responsabilità nella Comunicazione Scolastica
a. Equilibrio tra Informazione e Tutela dei Minori
Il diritto-dovere di informare le famiglie sull’attività e sugli avvenimenti della vita scolastica deve essere sempre bilanciato con l’esigenza di tutelare la personalità dei minori.
È quindi necessario evitare di inserire, nelle circolari e nelle comunicazioni scolastiche non rivolte a specifici destinatari, dati personali che rendano identificabili gli alunni coinvolti in casi particolarmente delicati, come il bullismo o provvedimenti disciplinari.
b. Protezione dei Dati Sensibili
Le istituzioni scolastiche devono prestare particolare attenzione a non diffondere, anche per mero errore materiale, dati relativi alla salute. Non è consentito, ad esempio, pubblicare online una circolare contenente i nomi degli studenti con disabilità.
c. Accesso ai Dati degli Allievi con Disabilità o DSA
Occorre fare attenzione anche a chi ha accesso ai dati degli allievi con disabilità o disturbi specifici dell’apprendimento (DSA), limitandone la conoscenza ai soli soggetti a ciò legittimati dalla normativa scolastica e da quella specifica di settore.
Questi soggetti possono includere i docenti, i genitori e gli operatori sanitari che congiuntamente devono predisporre il piano educativo individualizzato.
20. Gestione dei Dati Personali nel Contesto Scolastico: Mense e Orientamento Professionale
a. Gestione dei Dati nelle Mense Scolastiche
Gli enti locali che offrono il servizio mensa possono trattare i dati particolari degli alunni indispensabili per la fornitura di pasti nel caso in cui debbano rispondere a particolari richieste delle famiglie legate, ad esempio, a determinati precetti religiosi o a specifiche condizioni di salute.
Alcune scelte alimentari, come pasti vegetariani o rispondenti a determinati dettami religiosi, possono essere idonee a rivelare le convinzioni (religiose, filosofiche o di altro genere) dei genitori e degli alunni.
b. Comunicazione dei Dati per l’Orientamento Professionale
Su richiesta degli studenti interessati, le istituzioni del sistema nazionale di istruzione, i centri di formazione professionale regionale, le scuole private non paritarie, le istituzioni di alta formazione artistica e coreutica e le università statali e non, possono comunicare o diffondere, anche a privati e per via telematica, i dati relativi agli esiti formativi, intermedi e finali e altri dati personali.
Questo, tuttavia, esclude le particolari categorie di dati e i dati relativi a condanne penali.
Queste informazioni vengono condivise con l’obiettivo di agevolare l’orientamento, la formazione e l’inserimento professionale anche all’estero.
Prima di adempiere alla richiesta, gli istituti scolastici devono comunque provvedere a informare gli studenti su quali dati saranno utilizzati per tali finalità.
21. Cyberbullismo e Responsabilità nell’Uso della Tecnologia in Ambito Scolastico
a. Studenti e Tecnologia: una Realtà Complessa
Gli studenti, anche i più giovani, rappresentano spesso l’avanguardia tecnologica all’interno della scuola, grazie alla loro capacità di utilizzare le opportunità offerte da smartphone, tablet e altri strumenti che consentono la connessione costante in rete.
Tuttavia, alla capacità tecnologica non corrisponde spesso eguale maturità nel comprendere la necessità di difendere i propri diritti e quelli di altre persone, a partire dagli stessi compagni di studio.
b. Gli Effetti del Cyberbullismo
I giovani devono essere consapevoli che le proprie azioni in rete possono produrre effetti negativi anche nella vita reale e per un tempo indefinito.
Troppi ragazzi, insultati, discriminati, vittime di cyberbulli, soffrono, possono essere costretti a cambiare scuola o, nei casi più tragici, arrivare al suicidio.
È quindi estremamente importante prestare attenzione in caso si notino comportamenti anomali e fastidiosi su un social network, su sistemi di messaggistica istantanea (come Whatsapp, Snapchat, Skype, Messenger, etc.) o su siti che garantiscono comunicazioni anonime.
c. Come Reagire al Cyberbullismo
Se si è vittime di commenti odiosi, di cyberbullismo, di sexting, di revenge porn o di altre ingerenze nella propria vita privata, non bisogna aspettare che la situazione degeneri ulteriormente.
Occorre avvisare subito i compagni, i professori, le famiglie se ci si rende conto che qualcuno è insultato o messo sotto pressione da compagni o da sconosciuti.
d. Il Ruolo dei Social Network e delle Autorità
Si può chiedere al gestore del social network di intervenire contro eventuali abusi o di cancellare testi e immagini inappropriate.
In caso di violazioni, è bene segnalare immediatamente il problema all’istituzione scolastica (in cui, di regola, è presente un referente per il cyberbullismo), al Garante della privacy e alle altre autorità competenti.
22. Uso di Smartphone e Tablet in Ambito Scolastico: Regole e Responsabilità
a. Uso dei Dispositivi Mobili per Fini Personali
L’utilizzo di telefoni cellulari, di apparecchi per la registrazione di audio e immagini è in genere consentito, ma esclusivamente per fini personali, e sempre nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone coinvolte, siano essi studenti, docenti o altro personale.
b. Regolamentazione da Parte delle Istituzioni Scolastiche
Le istituzioni scolastiche hanno, comunque, la possibilità di regolare o di inibire l’utilizzo di registratori, smartphone, tablet e altri dispositivi elettronici all’interno delle aule o nelle scuole stesse.
c. Diffusione di Contenuti Multimediali
Gli studenti e gli altri membri della comunità scolastica, in ogni caso, non possono diffondere audio, foto, video (ad esempio, pubblicandoli su Internet) senza avere prima informato adeguatamente e aver ottenuto l’esplicito consenso delle persone coinvolte.
d. Attenzione nell’Uso dei Social Network e dei Sistemi di Messaggistica
Si deve quindi prestare particolare attenzione prima di caricare immagini e video su blog o social network, o di diffonderle attraverso mms o sistemi di messaggistica istantanea.
Succede spesso, tra l’altro, che una fotografia inviata a un amico o a un familiare venga poi inoltrata ad altri destinatari, generando involontariamente una comunicazione a catena dei dati personali raccolti.
f. Possibili Conseguenze Legali
Tale pratica può dar luogo a gravi violazioni del diritto alla riservatezza delle persone riprese, e fare incorrere in sanzioni disciplinari, pecuniarie e in eventuali reati.
Per maggiori informazioni sulle normative relative a minori, nuove tecnologie e protezione dei dati, si può consultare la pagina informativa del Garante all’indirizzo: www.gpdp.it/minori.
23. Condivisione Responsabile dei Contenuti dei Minori Online: Una Guida per i Genitori
a. Attenzione nella Condivisione dei Contenuti dei Bambini
I genitori devono prestare particolare attenzione se intendono condividere online contenuti che riguardano i propri figli (foto, video, ecografie, storie).
Il mondo online può essere un luogo imprevedibile e potenzialmente pericoloso per i dati personali.
b. L’Impatto sulla Reputazione Online dei Minori
Postare foto e video di diversi momenti della vita dei minori, magari accompagnati da informazioni come il nome, l’età o il luogo in cui è stato ripreso, contribuisce a definire l’immagine e la reputazione online del minore.
Questa reputazione può avere un impatto significativo sul loro futuro.
c. Il Rischio di Perdere il Controllo dei Contenuti
Ciò che viene pubblicato online o condiviso nelle chat di messaggistica rischia di non essere più nel nostro controllo una volta che è stato condiviso. Questo vale maggiormente nel caso dei minori, la cui sicurezza e privacy potrebbero essere compromesse.
d. Il Diritto dei Minori alla Privacy
I minori potrebbero non essere contenti di ritrovare le loro immagini a disposizione di tutti o non essere d’accordo con l’immagine di sé stessi che si sta costruendo.
È importante rispettare il diritto alla privacy dei minori e assicurarsi che siano a proprio agio con qualsiasi contenuto venga condiviso su di loro.
e. Accortezze da Seguire nella Condivisione di Immagini dei Minori
Se proprio si decide di pubblicare immagini dei propri figli, è importante provare almeno a seguire alcune accortezze, come:
- Rendere irriconoscibile il viso del minore o coprirlo con una “faccina” emoticon;
- Limitare le impostazioni di visibilità delle immagini sui social network;
- Evitare la creazione di un account social dedicato al minore;
- Leggere e comprendere le informative sulla privacy dei social network su cui carichiamo le fotografie.
Ricordiamo sempre che la sicurezza dei nostri figli è la priorità principale nell’era digitale.
24. Didattica a Distanza: Trattamento dei Dati e Sicurezza
a. Trattamento dei Dati Senza Consenso
Le scuole che utilizzano sistemi di didattica a distanza nell’ambito delle proprie finalità istituzionali non devono chiedere il consenso al trattamento dei dati di studenti, genitori e docenti.
b. Trasparenza nel Trattamento dei Dati
Le scuole sono però tenute ad assicurare la trasparenza del trattamento informando, con un linguaggio facilmente comprensibile anche dai minori, gli interessati (studenti, genitori e docenti) in merito, in particolare, alle caratteristiche essenziali del trattamento che viene effettuato.
Le finalità perseguite devono essere limitate esclusivamente all’erogazione della didattica a distanza, sulla base dei medesimi presupposti e con garanzie analoghe a quelle della didattica tradizionale.
c. Regolamentazione del Trattamento dei Dati
Se la piattaforma prescelta per l’erogazione dell’attività didattica a distanza comporta il trattamento di dati personali di studenti, genitori, docenti o altro personale scolastico per conto della scuola, il rapporto con il fornitore dovrà essere regolato con contratto o altro atto giuridico.
Le istituzioni scolastiche dovranno assicurarsi che i dati trattati per loro conto siano utilizzati solo per finalità didattiche.
d. Sicurezza e Protezione dei Dati
Particolare attenzione dovrà essere prestata alle questioni inerenti la sicurezza e la protezione dei dati affidati a tali piattaforme.
Per un approfondimento su tali tematiche, si consiglia di consultare il Provvedimento del 26 marzo 2020 – “Didattica a distanza: prime indicazioni” (doc. web 9300784, in appendice).
25. Immagini e Registrazioni nelle Attività Scolastiche
a. Riprese e Fotografie: Privacy e Ambito Familiare
Non violano la privacy le riprese video e le fotografie raccolte dai genitori durante le recite, le gite e i saggi scolastici. Le immagini, in questi casi, sono raccolte per fini personali e destinate a un ambito familiare o amicale e non alla diffusione.
b. Pubblicazione su Internet e Social Network
Va però prestata particolare attenzione alla eventuale pubblicazione delle medesime immagini su Internet e sui social network. In tali casi la diffusione di immagini dei minori richiede, di regola, il consenso informato degli esercenti la responsabilità genitoriale e delle altre persone presenti nelle fotografie e nei video.
c. Registrazione delle Lezioni per Scopi Personali
È possibile registrare la lezione esclusivamente per scopi personali, ad es. per motivi di studio individuale, compatibilmente con le specifiche disposizioni scolastiche al riguardo. Per ogni altro utilizzo o eventuale diffusione, anche su Internet, è necessario prima informare adeguatamente le persone coinvolte nella registrazione (docenti, famiglie, studenti, altro personale) e ottenere il loro consenso.
d. Videoregistrazione delle Lezioni e Dinamiche di Classe
Non è invece ammessa la videoregistrazione della lezione in cui si manifestano le dinamiche di classe, neanche qualora si utilizzino piattaforme per la didattica a distanza. L’utilizzo delle piattaforme deve essere, infatti, funzionale a ricreare lo “spazio virtuale” in cui si esplica la relazione e l’interazione tra il docente e gli studenti, non diversamente da quanto accade nelle lezioni in presenza.
e. Autonomia Scolastica e Utilizzo di Strumenti di Registrazione
Nell’ambito dell’autonomia scolastica, gli istituti possono decidere di regolamentare diversamente o anche di inibire l’utilizzo di telefonini e altri strumenti che siano in grado di registrare immagini e voci.
In ogni caso deve essere sempre garantito il diritto degli studenti con DSA (disturbi specifici dell’apprendimento), o altre specifiche patologie, di utilizzare strumenti di ausilio per una maggiore flessibilità didattica (come il registratore, il computer, il tablet, lo smartphone, etc.) di volta in volta previsti nei piani didattici personalizzati che li riguardano.
26. Registro Elettronico
a. L’Impiego del Registro Elettronico
L’impiego del registro elettronico è previsto da specifiche disposizioni normative. Non è obbligatorio ma può essere deliberato dal Collegio docenti per facilitare la comunicazione tra insegnanti, studenti e genitori.
b. Il Rapporto con il Fornitore del Servizio
Il rapporto con il fornitore del servizio che comporta anche il trattamento di dati personali di studenti, famiglie, docenti e altro personale, deve essere disciplinato anche al fine di impartire al fornitore, in qualità di responsabile del trattamento, le necessarie istruzioni.
c. Istruzione del Personale Amministrativo e Docenti
Il personale amministrativo e i docenti, in quanto personale autorizzato a trattare i dati personali per conto della scuola, devono essere istruiti anche in merito alle specifiche funzionalità del registro elettronico, al fine di prevenire che, ad es., informazioni relative a singoli studenti o docenti siano messe a disposizione di terzi o altro personale non autorizzato.
d. Funzionalità del Registro Elettronico
Le funzionalità del registro elettronico, adeguatamente configurate, possono consentire la condivisione di materiali didattici, la realizzazione e consultazione di webinar o videolezioni e il dialogo in modo “social” tra docenti, studenti e famiglie, limitando il ricorso a piattaforme che offrono anche molteplici ulteriori servizi, non sempre specificamente rivolti alla didattica.
e. Consapevolezza nell’Utilizzo degli Strumenti Tecnologici
Al fine di garantire la massima consapevolezza nell’utilizzo degli strumenti tecnologici – delle cui implicazioni non tutti gli studenti (soprattutto se minorenni) hanno piena cognizione – sarebbero auspicabili, in ogni caso, iniziative di sensibilizzazione in tal senso, rivolte a famiglie e ragazzi.
27. Pubblicità e Trasparenza nelle Scuole
a. Adempimenti delle Scuole
Le scuole di ogni ordine e grado sono tenute ad effettuare una serie di adempimenti previsti dalle disposizioni normative in materia di pubblicità e trasparenza della pubblica amministrazione.
b. Rispetto della Privacy
È necessario che gli istituti scolastici prestino particolare attenzione a non rendere accessibili informazioni che dovrebbero restare riservate o a mantenerle online oltre il tempo consentito, mettendo in questo modo a rischio la privacy e la dignità delle persone a causa di un’errata interpretazione della normativa o per semplice distrazione.
c. Linee Guida del Garante
Allo scopo di facilitare la corretta applicazione della normativa in materia di pubblicità e trasparenza della pubblica amministrazione, il Garante fin dal 2014 ha fornito indicazioni e chiarimenti con le “Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati” (attualmente in corso di aggiornamento).
d. Pubblicazione su Internet
La pubblicazione su Internet di atti o documenti che riportano informazioni personali (graduatorie, circolari, determinazioni) deve avvenire nel rispetto dei principi generali di protezione dei dati, avendo riguardo anzitutto alla sussistenza di idonei presupposti di liceità della diffusione online dei dati personali, verificando altresì che i dati oggetto di pubblicazione siano “adeguati, pertinenti e limitati” rispetto alle finalità istituzionali perseguite.
e. Rischi della Diffusione Online
Diversamente, tale diffusione può arrecare un pregiudizio alla riservatezza individuale (specie nei confronti di persone vulnerabili, come minori o lavoratori).
f. Accesso ai Documenti Non Disponibili Online
Per i documenti non liberamente disponibili online, restano comunque valide le norme che regolano presupposti, limiti e condizioni per l’accesso (cfr., legge n. 241 del 1990 e dal d.lgs. n. 33 del 2013).
28. Pubblicazione della Composizione delle Classi
a. Diffusione dei Dati
La diffusione dei dati relativi alla composizione delle classi sul sito web istituzionale non è consentita in quanto la normativa in materia di protezione dei dati personali prevede che la diffusione dei dati personali è lecita solo se prevista dalle disposizioni di settore.
b. Nominativi degli Studenti
I nominativi degli studenti distinti per classe possono essere resi noti per le classi prime delle scuole di ogni ordine e grado, tramite apposita comunicazione all’indirizzo e-mail fornito dalla famiglia in fase di iscrizione, mentre per le classi successive, l’elenco degli alunni, può essere reso disponibile nell’area del registro elettronico a cui accedono tutti gli studenti della classe di riferimento [2].
c. Pubblicazione al Tabellone
Secondo una prassi ormai consolidata è consentita la pubblicazione al tabellone esposto nella bacheca scolastica dei nominativi degli studenti distinti per classe. Tale modalità di pubblicazione del tabellone dovrebbe essere adottata in via residuale solo qualora l’istituzione scolastica sia sprovvista di registro elettronico o sia impossibilitata ad utilizzare strumenti di comunicazione telematica dei dati.
d. Informazioni Contenute negli Elenchi
In tutti i casi gli elenchi relativi alla composizione delle classi, resi disponibili con le modalità sopraindicate, devono contenere i soli nominativi degli alunni e non devono riportare informazioni relative allo stato di salute degli studenti o altri dati personali non pertinenti (ad es. luogo e data di nascita, etc.).
29. Graduatorie e Servizi di Mensa
a. Graduatorie di Docenti e Personale
Gli istituti scolastici possono pubblicare, in base a quanto previsto dalle specifiche disposizioni di settore e nei tempi ivi stabiliti, sui propri siti internet le graduatorie di docenti e personale amministrativo tecnico e ausiliario (ATA) per consentire a chi ambisce a incarichi e supplenze di conoscere la propria posizione e punteggio.
Tali liste devono però contenere solo i dati strettamente necessari all’individuazione del candidato, come il nome, il cognome, il punteggio e la posizione in graduatoria.
b. Rispetto della Privacy
Diversamente non devono essere riportati dati non pertinenti, quali, ad es., i numeri di telefono e gli indirizzi privati dei candidati.
Tale diffusione dei contatti personali incrementa, tra l’altro, il rischio di decontestualizzazione e di perdita di controllo sui dati e potrebbe, in taluni casi, esporre i lavoratori interessati a forme di stalking o a eventuali furti di identità.
c. Pagamento del Servizio Mensa
Non si può pubblicare sul sito della scuola, o inserire in bacheca, il nome e cognome degli studenti i cui genitori sono in ritardo nel pagamento della retta o del servizio mensa; né può essere diffuso l’elenco degli studenti, appartenenti a famiglie con reddito minimo o a fasce deboli, che usufruiscono gratuitamente di tale servizio.
d. Comunicazioni Individuali
Gli avvisi messi online devono avere carattere generale, mentre alle singole persone ci si deve rivolgere con comunicazioni di carattere individuale. Il gestore del servizio deve inviare alle famiglie i “bollettini” di pagamento in busta chiusa.
Eventuali buoni pasto, tra l’altro, non possono avere colori differenziati in relazione alla fascia di reddito di appartenenza delle famiglie degli studenti beneficiari.
e. Protezione delle Informazioni Economiche
Queste semplici accortezze evitano che soggetti non legittimati possano venire a conoscenza di informazioni idonee a rivelare la situazione economica delle famiglie dei bambini.
30. Privacy e Servizio Scuolabus
a. Pubblicazione Online
Gli istituti scolastici e gli Enti locali non possono pubblicare online (sito della scuola, profilo social, etc.), in forma accessibile a chiunque, gli elenchi dei bambini che usufruiscono dei servizi di scuolabus, indicando tra l’altro le rispettive fermate di salita-discesa o altre informazioni sul servizio.
Questo tipo di informazione è considerata dato personale e la sua diffusione è regolata da specifiche normative sulla privacy.
b. Rischi Associati alla Diffusione dei Dati
Tale diffusione di dati personali, che tra l’altro può rendere i minori facile preda di eventuali malintenzionati, non può assolutamente essere effettuata o giustificata semplicemente affermando che si sta procedendo in tal senso solo per garantire la massima trasparenza del procedimento amministrativo.
La protezione della privacy e la sicurezza dei minori sono di primaria importanza e devono essere garantite in ogni circostanza.
c. Trasparenza del Procedimento Amministrativo
La trasparenza del procedimento amministrativo deve essere garantita attraverso altri mezzi che non compromettano la privacy e la sicurezza dei minori.
Ad esempio, le informazioni sul funzionamento del servizio di scuolabus possono essere comunicate ai genitori attraverso comunicazioni individuali o riunioni private.
31. Telecamere e Raccolta di Dati per la Ricerca
a. Segnalazione delle Telecamere
La presenza di telecamere deve sempre essere adeguatamente segnalata da appositi cartelli, visibili anche di notte qualora il sistema di videosorveglianza sia attivo in tale orario.
Questa è una pratica standard per garantire la consapevolezza di tutti gli individui presenti sulle premesse.
b. Videosorveglianza nelle Scuole
Tali considerazioni valgono anche per l’attivazione di sistemi di videosorveglianza presso asili nido e scuole per l’infanzia sia pubblici che privati.
Non si trovano, allo stato, disposizioni dell’ordinamento nazionale che possano legittimare detti trattamenti in tali delicati contesti.
Progetti di revisione della disciplina sull’utilizzo degli strumenti di videosorveglianza negli istituti scolastici sono attualmente all’attenzione del Parlamento.
c. Raccolta di Dati per la Ricerca
La raccolta di informazioni personali, spesso anche appartenenti alle particolari categorie di dati, per attività di ricerca effettuate da soggetti legittimati, esterni alla scuola attraverso questionari, è consentita soltanto se i ragazzi, o i genitori nel caso di minori, sono stati preventivamente informati in merito alle caratteristiche essenziali del trattamento dei loro dati personali.
d. Libertà di Scelta
Studenti e genitori devono comunque essere lasciati liberi di non aderire all’iniziativa. La partecipazione a qualsiasi attività che comporta la raccolta e l’uso dei dati personali deve essere volontaria e basata su un consenso informato.
Conclusioni
Il vademecum chiarisce che la scuola può utilizzare i dati personali degli studenti e del personale, inclusi quelli relativi a categorie particolari di dati (come ad esempio, i dati sulla salute o le convinzioni religiose), per raggiungere i propri obiettivi istituzionali previsti dalla legge (come l’erogazione dell’offerta formativa per gli studenti e la gestione del rapporto di lavoro per il personale scolastico).
La scuola non ha bisogno del consenso dell’individuo per l’utilizzo dei dati personali in questo contesto.
Il consenso è richiesto solo per le attività non strettamente connesse a quelle istituzionali o non previste dall’ordinamento se poste in essere da istituti privati (ad esempio, per l’erogazione di corsi di musica, lezioni di lingua straniera o attività sportive o teatrali non previste dal curricolo scolastico).
L’istituto ha tuttavia l’obbligo di rendere per ogni suo trattamento una specifica informativa, che spieghi agli interessati (e quindi, a seconda dei casi, a studenti, famiglie, docenti e personale ATA) come vengono trattati i loro dati personali.
Il linguaggio di questa informativa dovrà essere facilmente comprensibile anche dai minori, e contenere gli elementi essenziali del trattamento (finalità, base giuridica, indicazione dei recapiti del DPO), e l’enunciazione dei diritti degli interessati, specificando inoltre che le finalità sono limitate esclusivamente al perseguimento delle funzioni istituzionali dell’ente scolastico.
All’interno di una scuola, il “titolare del trattamento” è il soggetto responsabile della gestione dei dati degli studenti e del personale scolastico. Questo ruolo è ricoperto dal dirigente scolastico, in quanto legale rappresentante dell’istituto, e dal Ministero dell’Istruzione, che agisce come contitolare per alcuni trattamenti specifici, come il rapporto di lavoro del personale scolastico di ruolo e le supplenze annuali.
Docenti e ATA che concretamente operano le attività di trattamento sono invece identificati come soggetti “autorizzati al trattamento”, che in quanto tali, nel gestire i dati, devono essere formati e attenersi alle specifiche istruzioni impartite dal titolare.
Rispetto al precedente vademecum, il Garante ha ampliato il capitolo “Mondo connesso e nuove tecnologie”, fornendo indicazioni più dettagliate su cyberbullismo, sexting e revenge porn, con le quali si esortano le vittime asegnalare prontamente l’accaduto a compagni, insegnanti e famiglie, nonché al Garante e alle autorità competenti per le ipotesi più gravi.
Ricordiamo infatti che la diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (comunemente nota come “revenge porn”) costituisce reato ai sensi dell’art. 612-ter del codice penale, introdotto dalla L. n. 69/2019.
È importante agire tempestivamente qualora si riscontrino contenuti pregiudizievoli caricati su una piattaforma di social network. In tal caso, si consiglia di contattare il gestore della piattaforma e richiedere la cancellazione immediata dei contenuti in questione.
Il registro elettronico è diventato uno strumento indispensabile nelle scuole, grazie alla sua capacità di semplificare la gestione della documentazione e dei dati degli studenti.
Questo strumento permette una maggiore dematerializzazione dei processi burocratici e amministrativi, portando a una riduzione dei costi e dei tempi di gestione. È fondamentale stabilire un regolamento specifico per il rapporto con il fornitore del servizio, al fine di garantire la sicurezza e la protezione dei dati degli studenti, nonché fornire le istruzioni necessarie per un corretto utilizzo del sistema.
Il personale scolastico, sia docenti che amministrativi, dovrebbe essere adeguatamente istruito sull’utilizzo corretto del registro, per evitare che i dati relativi ai docenti o agli studenti vengano divulgati a terzi o a personale non autorizzato.
Non appena le scuole hanno iniziato ad adottare la didattica a distanza (DAD) negli ultimi anni, soprattutto durante la pandemia, è diventato essenziale fornire indicazioni sul trattamento dei dati personali degli studenti, dei genitori e dei docenti.
Le scuole che utilizzano la DAD non sono tenute a richiedere il consenso al trattamento dei dati personali, ma devono garantire la trasparenza informando gli interessati in modo chiaro e comprensibile sul trattamento effettuato.
Se la piattaforma per l’erogazione dell’attività di didattica a distanza comporta il trattamento di dati personali, il rapporto con il fornitore deve essere regolato da un contratto o altro atto giuridico che presti attenzione alle questioni inerenti la sicurezza e la protezione dei dati personali.
Le piattaforme, analogamente a quanto avviene per il registro elettronico, assumeranno la qualifica di “responsabili del trattamento”.
Negli ultimi anni, il fenomeno dello “sharenting” è diventato sempre più diffuso. Consiste nella condivisione online da parte dei genitori di contenuti riguardanti i propri figli. Tuttavia, questa pratica può avere conseguenze negative sulla loro identità digitale e sulla formazione della loro personalità.
Per questo motivo, nella nuova edizione del vademecum, il Garante dedica particolare attenzione a questo tema. L’obiettivo è quello di responsabilizzare i genitori e di esortarli a prestare maggiore attenzione ai contenuti che condividono online riguardanti i propri figli.
Alcuni accorgimenti consigliati sono: coprire il viso del minore con un’emozione, limitare le impostazioni di visibilità delle immagini sui social, evitare la creazione di account dedicati al minore e leggere attentamente le informative sulla privacy dei siti su cui si caricano foto e/o video.
E l’AI che futuro avrà a scuola?
L’Intelligenza Artificiale ha il potenziale per rivoluzionare il settore dell’istruzione, consentendo un approccio innovativo all’insegnamento, alla didattica e alla gestione dei processi amministrativi nelle scuole.
Personalizzare l’apprendimento
L’Intelligenza Artificiale (AI) è una tecnologia che può essere utilizzata per personalizzare l’apprendimento degli studenti, adattando i materiali didattici e il ritmo delle lezioni alle loro esigenze individuali.
Ciò significa che gli insegnanti possono concentrarsi maggiormente sull’interazione con gli studenti e sullo sviluppo delle loro competenze critiche, mentre l’AI si occupa delle attività più ripetitive e standardizzate.
Grazie a questa tecnologia, gli studenti potrebbero ricevere un’istruzione più personalizzata e gli insegnanti potrebbero migliorare la loro efficienza e produttività.
Supportare gli studenti in difficoltà
L’Intelligenza Artificiale può essere utilizzata per individuare e assistere gli studenti che incontrano difficoltà.
I sistemi di monitoraggio basati sull’AI possono rilevare segnali precoci di difficoltà di apprendimento e suggerire interventi specifici per aiutare gli studenti a superare gli ostacoli.
Questo approccio proattivo alla didattica potrebbe contribuire a ridurre il tasso di abbandono scolastico e migliorare il rendimento degli studenti a livello generale. Grazie all’AI, gli insegnanti possono individuare e risolvere le difficoltà degli studenti in modo tempestivo, migliorando così l’esperienza di apprendimento e il successo scolastico.
Automatizzare la valutazione degli studenti
L’Intelligenza Artificiale (AI) potrebbe rivoluzionare il processo di valutazione degli studenti, automatizzando la correzione di test, quiz e compiti, liberando gli insegnanti dal lavoro di correzione e consentendo loro di concentrarsi maggiormente sull’insegnamento creativo e interattivo.
Inoltre, l’AI può fornire un feedback dettagliato agli studenti, aiutandoli a comprendere meglio gli errori commessi e a migliorare le loro prestazioni.
Grazie all’utilizzo dell’AI, gli insegnanti potrebbero anche avere una visione più completa delle prestazioni degli studenti, aiutandoli a individuare le aree in cui gli studenti potrebbero avere bisogno di ulteriore supporto.
Creare tutor virtuali
L’intelligenza artificiale potrebbe rivoluzionare il modo in cui gli studenti apprendono, consentendo la creazione di tutor virtuali disponibili in qualsiasi momento.
Questi tutor sarebbero in grado di guidare gli studenti attraverso il materiale didattico, rispondere alle loro domande e fornire un feedback immediato, migliorando così l’esperienza di apprendimento degli studenti.
Monitorare l’attenzione e l’impegno degli studenti
L’Intelligenza Artificiale potrebbe essere utilizzata come strumento di monitoraggio dell’attenzione e dell’impegno degli studenti durante le lezioni.
Grazie a questo feedback immediato, gli insegnanti potrebbero adattare le loro lezioni alle prestazioni degli studenti, migliorando così l’efficacia del processo di apprendimento.
Automatizzare la gestione amministrativa
L’Intelligenza Artificiale (IA) può essere utilizzata per automatizzare diverse attività amministrative all’interno delle scuole. Ad esempio, può essere impiegata per la pianificazione delle lezioni, la gestione delle presenze degli studenti, la gestione delle assenze e la gestione dei pagamenti.
L’utilizzo dell’IA in queste aree può contribuire a migliorare l’efficienza e l’organizzazione delle scuole, semplificando i processi amministrativi e riducendo il carico di lavoro del personale.